Silenzio Assenso durante proposta di aggiudicazione dell’Appalto: quali effetti?

Lug 26, 2017

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Il TAR Salerno, con la Sentenza del 12.07.2017 n. 1153, ha emesso una sentenza riguardante la fattispecie del silenzio assenso formatosi durante la proposta di aggiudicazione della gara dappalto.

Il verbale di aggiudicazione provvisoria è impegnativo nei soli confronti della società aggiudicataria e non anche dellamministrazione che ha bandito la gara, la quale è, comunque, tenuta a svolgere una ulteriore valutazione di opportunità dellofferta indicata nel verbale, cui consegue laggiudicazione definitiva, che presuppone unattività di verifica dellamministrazione in ordine alla regolarità della procedura e allopportunità e convenienza , nel quadro dellinteresse pubblico, della scelta operata dalla commissione di gara, e ove lesito di tale ponderazione risulti negativo, lamministrazione può procedere allannullamento della gara.
Questi principi, delineati nel vigore del vecchio codice degli appalti, sono stati ribaditi anche con il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016); in particolare, lart. 32, comma 5, prevede che la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dellarticolo 33, comma 1, provvede allaggiudicazione. Larticolo 33, comma 1, prevede che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dellorgano competente secondo lordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dellorgano competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono allorgano richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
Tale disposizione dimostra che ciò che si forma tacitamente è lapprovazione dellaggiudicazione provvisoria non anche laggiudicazione definitiva. Lart. 33, co. 1, si riferisce solo allapprovazione dellaggiudicazione provvisoria, non anche alla formazione (tacita) dellaggiudicazione definitiva, che, invece, trova la sua disciplina nellart. 32, co. 5; norma che dimostra la necessità che laggiudicazione, per i complessi interessi sottesi e le esigenze che intende soddisfare, non può che rivestire le forme del provvedimento espresso.
Del resto, come visto, tale impostazione era quella fatta propria dalla giurisprudenza nel vigore del vecchio codice degli appalti, in cui esisteva una disciplina sostanzialmente simile a quella contenuta nel codice dei contratti pubblici.

A cura di LentePubblica.it del 25/07/2017