Grave errore professionale: come si valuta nella gara d’Appalto?

Lug 20, 2017

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Il Consiglio di Stato, sez. V, con la Sentenza del 05.07.2017 n. 3288, si è pronunciato sui casi di grave errore professionale in una procedura dappalto e alla successiva valutazione da parte della Stazione Appaltante.

La valutazione di gravità dellerrore professionale richiesta dallart. 38, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 163 del 2006 è adeguatamente motivata allorché la stazione appaltante ponga a supporto del giudizio le valutazioni di altre amministrazioni sulla gravità degli inadempimenti da loro riscontrati e laccertamento con pronuncia giurisdizionale di comportamenti ritenuti dal giudice tali da compromettere gravemente il rapporto fiduciario tra stazione appaltante e impresa aggiudicataria, verificando i presupposti specifici di ciascuno di tali atti e, su questa base, facendo proprio il giudizio di gravità ivi espresso.
Alla luce di questa giurisprudenza, dalla quale non vè ragione per discostarsi nel caso di specie, è condivisibile quanto ritenuto dalla sentenza appellata, secondo cui la disposizione richiamata contempla due distinte ipotesi, in entrambe le quali viene in rilievo il grado di professionalità e affidabilità delloperatore economico, e precisamente: una prima ipotesi, nella quale la stazione appaltante può procedere allesclusione del concorrente, motivandola adeguatamente, se questo ha commesso grave negligenza o malafede nellesecuzione di prestazioni affidate dalla medesima stazione appaltante, naturalmente in occasione di altri e pregressi rapporti contrattuali rispetto a quello in procinto di essere affidato allesito della gara; una seconda ipotesi, separata dalla prima sia dal segno di interpunzione del punto e virgola sia dallimpiego della disgiunzione o nella quale, invece, la norma discorre, invero più genericamente, della rilevanza del fatto di aver commesso un errore grave nellesercizio della loro attività professionale, accertato con qualunque mezzo di prova dalla stazione appaltante.
La gravità dellevento è ponderata dalla stazione appaltante, sicché loperatore economico è tenuto a dichiarare lo stesso ed a rimettersi alla valutazione della stazione appaltante (detta valutazione – se illogica o immotivata – potrà essere censurata innanzi lautorità giudiziaria, mentre la mancata esternazione di un evento, anche se poi ritenuto non grave, comporta, di norma, lesclusione dalla gara specifica ….
Alla luce di quanto precede, Va da sé che in tale contesto, la mancanza di tipizzazione da parte dellordinamento delle fattispecie rilevanti, non attribuisce alcun filtro sugli episodi di errore grave allimpresa partecipante, la quale è tenuta a portare a conoscenza della stazione appaltante ogni episodio di risoluzione o rescissione contrattuale anche non giudiziale, quandanche transatto, essendo rimessa alla stazione appaltante la valutazione in relazione al nuovo appalto da affidare.

A cura di LentePubblica del 19/07/2017