Il TAR Roma, con la Sentenza del 03.07.2017 n. 7564, si è pronunciato sullapplicazione del contraddittorio durante la verifica dellofferta anomala in una gara dAppalto.
Occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale che ravvisa, in capo alla Stazione appaltante, un ampio potere tecnico-discrezionale nella valutazione dei chiarimenti presentati dalloperatore economico in sede verifica dellanomalia dellofferta, sindacabile solo entro i ristretti limiti della macroscopica illogicità o abnormità della valutazione, ovvero di evidenti errori di fatto.
Il Collegio ritiene di condividere lorientamento secondo cui quanto allidoneità e sufficienza del supporto motivazionale del giudizio di incongruità di unofferta anomala, il principio del contraddittorio non può essere estremizzato … fino al punto da risolversi in un vincolo assoluto di piena corrispondenza tra giustificazioni richieste e ragioni di anomalia … è appena il caso, infine, di precisare che oggetto della verifica di anomalia, e quindi fulcro della motivazione del giudizio che al riguardo si esprime, non sono le giustificazioni in sé, ma lofferta nella sua globalità, sebbene attraverso lesame analitico di sue componenti, per cui giammai linvocato principio di corrispondenza, ove inteso in senso così puntuale e frazionato, potrebbe costituire parametro di legittimità complessiva e finale dellazione amministrativa valutativa in casi come quello in esame .
Il Collegio ritiene che il giudizio conclusivo, reso allesito di un approfondito contraddittorio con limpresa, risulta conforme ai principi sopra richiamati, essendo inammissibile la rimodulazione di singole voci di costo al solo fine di assicurare che il prezzo complessivo rimanga invariato. In definitiva, nel caso in esame, non risulta che lAmministrazione abbia commesso macroscopici errori di valutazione, soprattutto in considerazione della proposta del Responsabile unico del procedimento espressamente richiamata nellimpugnato provvedimento di esclusione.
A cura di LentePubblica del 18/07/2017
