Consultazione telematica sulle «Linee guida n. 6» ANAC, relative agli illeciti nellesecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione dalla gara dAppalto.
Lart. 80, comma 13, del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 prevede che lANAC, con proprie linee guida da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice stesso, possa precisare i mezzi di prova adeguati a comprovare le circostanze di esclusione in esame e individuare quali carenze nellesecuzione di un precedente contratto di appalto possano considerarsi significative ai fini della medesima disposizione. Sulla base di tale previsione, lAutorità ha predisposto le linee guida recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nellesecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui allart. 80, comma 5, lett. c) del Codice».
Sul piano contenutistico permane una lettura allargata dell«errore professionale», comprensivo di qualsiasi comportamento che incide sull integrità o affidabilità delloperatore. È stata, tuttavia, ampliata la casistica di illeciti, posti in essere nellesercizio della professione; rilevano, in particolare, le condanne esecutive per i reati di abusivo esercizio di una professione, reati fallimentari, reati tributari, reati urbanistici e reati previsti dal Dlgs 231/2001.
LANAC ha collegato la rilevanza ostativa allesecutività del provvedimento: rilevano gli illeciti professionali gravi definitivamente accertati, a prescindere dalla loro natura civile, penale o amministrativa. Sulla base di questa nuova impostazione vengono eliminate le previsioni e le disposizioni attinenti alla verifica della sussistenza dei provvedimenti di condanna non definitivi.
La valutazione della sussistenza della gravità della colpa deve essere effettuata tenendo in considerazione la rilevanza o la gravità dei fatti oggetto della dichiarazione omessa, fuorviante o falsa e il parametro della colpa professionale. Rientrano nella fattispecie, a titolo esemplificativo:
- la presentazione di informazioni fuorvianti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione o ad altre circostanze rilevanti ai fini della gara;
- la presentazione di informazioni false relative a circostanze diverse dal possesso dei requisiti generali o speciali di partecipazione;
- lomissione di informazioni in ordine alla carenza, sopravvenuta rispetto al momento in cui è stata presentata la domanda, di requisiti o elementi non specificatamente richiesti dal bando di gara ai fini della partecipazione, ma indicati dallofferente per conseguire un punteggio ulteriore o per fornire le spiegazioni richieste dalla stazione appaltante nel caso in cui lofferta appaia anormalmente bassa.
In allegato il testo in consultazione.
A cura di LentePubblica del 29/06/2017
