Rito superaccelerato e anomalia dell’offerta

Apr 27, 2017

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T.a.r. Calabria, Catanzaro, sentenza 19 aprile 2017, n. 674.

1) La controversia ha ad oggetto verifica della procedura di anomalia dellofferta alla quale non si ritiene applicabile il rito di cui al comma 2 bis dellart. 120, non riguardando propriamente la fase di ammissione e di esclusione delle partecipanti alla gara, ma la successiva ed eventuale fase di verifica dellofferta.
2) In tema di verifica dellanomalia dellofferta, la valutazione di congruità debba essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci, dal momento che lobiettivo dellindagine è laccertamento dellaffidabilità dellofferta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono, cosicché non può considerarsi viziato il procedimento di verifica per il fatto che lamministrazione appaltante ovvero la commissione di gara si sia limitata a chiedere le giustificazioni per le sole voci sospette di anomalia e non per le altre, giacché il concorrente, per illustrare la propria offerta e dimostrane la congruità, può fornire, spiegazioni e giustificazioni su qualsiasi elemento e, quindi, anche su voci non direttamente indicate dallAmministrazione come incongrue ovvero solo su alcune delle voci.
3) Resta ferma la possibile rilevanza del giudizio di inattendibilità che dovesse investire voci che, per la loro importanza ed incidenza complessiva, renderebbero lintera operazione economica implausibile e, per leffetto, insuscettibile di accettazione da parte dellAmministrazione, in quanto insidiata da indici strutturali di carente affidabilità.

A cura di italiappalti.it  autore Arturo Levato