Mancata sottoscrizione di alcune pagine dellofferta tecnica: comporta esclusione? Alcuni chiarimenti arrivano dal TAR Salerno, 06.04.2017 n. 664.
Come riporta anche il Consiglio di Stato con la Sentenza del 30 ottobre 2015, n. 4971, la comminatoria di esclusione che la ricorrente richiama risulta effettivamente contenuta solo nel comma precedente quello enunciativo della regola secondo cui lofferta tecnica dovrà essere firmata in ogni pagina (il primo comma dellarticolo, invero, recita: Tutta la documentazione contenuta nella busta B – Offerta tecnica/qualitativa dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere redatta in lingua italiana e priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, e contenere in modo completo e dettagliato le caratteristiche di quanto offerto, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione del presente bando).
Non è dato rinvenire, inoltre, lesistenza di alcun elemento di raccordo tra i due commi, tale da poter giustificare lestensione della predetta comminatoria, ubicata nel primo di essi, anche a supporto dei precetti recati dal secondo comma e dai successivi. Né una simile estensione potrebbe essere legittimata da una pretesa valenza sovraordinata rivestita, in tesi, dal primo comma dellarticolo, quale fonte di regole ipoteticamente generali, rispetto ai commi seguenti, giacché luno e gli altri hanno, in realtà, oggetti e ambiti differenziati, e si collocano sul medesimo piano.
Si afferma, infatti, in giurisprudenza, che nelle gare pubbliche il requisito della sottoscrizione dellofferta, deve intendersi rispettato con lapposizione della formalità in questione in calce al relativo documento, atteso che per «sottoscrizione dellofferta» sintende proprio la firma in calce alla corrispondente dichiarazione, con la quale solo si esprime la consapevole assunzione della paternità di un testo e della responsabilità in ordine al suo contenuto.
Tale formalità non ha, dunque, una precisa copertura legale e pertanto la sua violazione non può suffragare la sanzione escludente. La disciplina di legge generale evocata da parte ricorrente va letta alla luce dellorientamento pretorio, secondo cui Nelle gare pubbliche non è necessario, per il soddisfacimento della prescrizione normativa, che le competenze dei componenti la Commissione giudicatrice coprano ogni settore delle prestazioni oggetto dellappalto; di conseguenza, il riferimento normativo allo «specifico settore» va inteso con elasticità, dovendo esso relazionarsi alle dimensioni dellAmministrazione procedente ed al personale presso la stessa operante, in considerazione anche del favor normativo per funzionari interni dellAmministrazione, rispetto allindividuazione di professionisti esterni, che traspare dallart. 84 comma 8°, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 11 dicembre 2014, n. 6079). Parte ricorrente lamenta, altresì, che la commissione giudicatrice avrebbe attribuito i punteggi relativi alle singole offerte tecniche senza procedere, preliminarmente, alla elaborazione dei criteri più specifici per lattribuzione di detti punteggi, così da non consentire di ricostruire liter logico seguito, sia nei suoi risvolti tecnici che giuridici, da ciascun Commissario.
In punto di motivazione dei giudizi valutativi resi in sede di gara, si afferma da copiosa giurisprudenza che Nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando lapparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nellambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile liter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che, solo in difetto di questa condizione, si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (cfr. Consiglio di Stato sez. III 08 novembre 2016 n. 4650).
Loperato della Commissione, nel caso di specie, risulta conforme a tale modus operandi, avuto riguardo alla dettagliata piattaforma di criteri stabilita dalla legge di gara ed in particolare dallart. 13 (rubricato Attribuzione dei punteggi), ove si riscontra lindicazione di specifici coefficienti di valutazione dellofferta tecnica, compresi tra 0 e 1 in relazione ai giudizi espressi da ciascun commissario, secondo la tabella ivi contemplata. Lattribuzione del punteggio complessivo relativo allofferta tecnica è poi affidata allapplicazione di una precisa formula matematica. Parte ricorrente deduce, altresì, che se i punteggi per lofferta tecnica fossero stati attribuiti correttamente, la sua offerta avrebbe prevalso perché più meritevole, e ciò sia in relazione a specifici parametri di valutazione (merendine e snack offerti nonché gestione del servizio di manutenzione ordinaria della macchina) che alle proposte migliorative, senza tuttavia specificare le ragioni della doglianza, che risulta pertanto inammissibile per genericità.
A cura di lentepubblica.it del 11/04/2017
