Il Consiglio di Stato, sez. III, con la Sentenza del 17.03.2017 n. 1213, ha fornito chiarimenti sulle differenze tra il nuovo Codice degli Appalti e la legge sul Procedimento Amministrativo in merito allaccesso agli atti e al segreto e alla riservatezza commerciale.
Lordinamento conosce una specifica disciplina dellaccesso per i casi in cui lattività dellamministrazione si sostanzi nellesperimento di una procedura, aperta, ristretta, ma anche negoziata (il superato istituto della trattativa privata), caratterizzata da un rigida inaccessibilità in pendenza della procedura, strumentale alla garanzia della leale competizione, e da una tendenziale accessibilità di tutti gli atti della serie negoziale, ad aggiudicazione avvenuta, salvo che in relazione ad alcuni specifici aspetti per i quali vengano in rilievo, secondo motivata e comprovata dichiarazione dellofferente, segreti tecnici o commerciali (sul punto si veda lattuale art 53 del d.lgs. 50/2016, ma già lart. 13 del d.lgs. 163/2006).
Le norme imperative in tema di accesso qualificato (ossia sorretto da uno specifico interesse) ai documenti amministrativi sono contenute nel capo V della legge generale sul procedimento. La legge, pur chiarendo in via generale che laccesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dellattività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne limparzialità e la trasparenza (art. 22 comma 2) e disponendo conseguentemente che tutti i documenti amministrativi sono accessibili….. ha cura di individuare alcune eccezioni in cui il diritto di accesso è escluso o può essere escluso (art. 22 comma 3 ed art. 24 l. cit.)
Qui rileva, in particolare, lart. 24 comma 6 lett. d), a mente del quale, il diritto daccesso può essere escluso quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti allamministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono.
Lesigenza di riservatezza delle imprese in ordine allinteresse commerciale è dunque idoneo, in astratto, a giustificare esclusioni o limitazioni del diritto daccesso. E evidente che deve trattarsi di esigenza oggettivamente apprezzabile, lecita e meritevole di tutela in quanto collegata a potenziali pregiudizi derivanti dalla divulgazione, secondo un nesso di proporzionalità.
A cura di lentepubblica.it del 28/03/2017
