Appalti: limite al numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente?

Mar 21, 2017

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Il TAR Parma, con la Sentenza del 10.03.2017 n. 94, ha espresso un parere in merito alleventuale limite al numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente in una gara dappalto.

Il comma 6 dellart. 95 dispone che i documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dellofferta, pertinenti alla natura, alloggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, lofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi alloggetto dellappalto.
La disciplina di gara non era conforme a quanto disposto nella seconda parte del terzo comma della medesima disposizione normativa laddove dispone che nei medesimi documenti di gara indicano, altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora lapplicazione dei criteri di aggiudicazione comporti laggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.
La previsione di un criterio che regolasse leventualità in commento era quindi, sotto un primo profilo, doverosa in quanto imposta dalla norma; sotto altro profilo, la relativa scelta rientrava nella piena discrezionalità della Stazione appaltante.
Ciò premesso deve rilevarsi che lannullamento del criterio specificato da I. per lindividuazione del lotto da aggiudicare al primo classificato in entrambi i lotti (la errata corrige) non potrebbe in ogni caso determinare laggiudicazione del lotto 1 alla ricorrente poiché una volta espunta la clausola contestata non residuerebbe nella lex specialis di gara un diverso criterio in base al quale procedere.
Né è invocabile, a seguito di annullamento della errata corrige, lapplicabilità del chiarimento cronologicamente precedente poiché, a tacere del fatto che veniva posto nel nulla dalla successiva integrazione (il cui eventuale annullamento non ne determinerebbe comunque la riviviscenza), ai sensi della seconda parte del già richiamato comma 3 dellart. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 il criterio in esame deve essere contenuto nella disciplina di gara. Nei medesimi documenti di gara [le Stazioni appaltanti, ndr.] indicano … con la conseguenza che, in assenza di una originaria previsione nella lex specialis, non può che procedersi con una espressa integrazione della stessa.

A cura di lentepubblica.it del 20/03/2017