Offerta Incompleta: niente più Soccorso Istruttorio?

Mar 14, 2017

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A seguito delle novità introdotte dal nuovo codice degli appalti scompare listituto del soccorso istruttorio in caso di offerta incompleta?

A fornire chiarimenti il Tar Liguria, con la sentenza del 28 febbraio 2017, n. 145. Nel caso in esame, è stato respinto il ricorso dellimpresa che non ha potuto partecipare allaggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica, in quanto lazienda ha prodotto una documentazione incompleta. Il deposito successivo delle attestazioni non ha salvato la società dallestromissione.
Pertanto a seguito delle novità introdotte dal nuovo codice degli appalti scompare listituto del soccorso istruttorio in caso di offerta incompleta: con la nuova norma, infatti, viene impedito allimpresa di integrare la documentazione necessaria a provare la sussistenza delle caratteristiche imposte dal capitolato, a pena di esclusione.
Si deve rilevare come la commissione abbia escluso la possibilità di consentire lingresso della documentazione prodotta dalla ricorrente sulla base del rilievo che la stessa afferirebbe allofferta tecnica e come tale esulerebbe dallambito dellistituto del soccorso istruttorio come ristrutturato dal d.lgs. 50/16.
A tal riguardo occorre rilevare come lart. 83, comma 9, d.lg.s 50/16 abbia escluso la sanabilità mediante il soccorso istruttorio degli elementi dellofferta tecnica e economica.
In particolare lart. 83, comma 9, d.lgs. 50/16 per quanto di interesse in questa sede stabilisce:  Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, lincompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui allarticolo 85, con esclusione di quelle afferenti allofferta tecnica ed economica,
La norma è significativamente differente da quella omologa di cui allart. 46, comma 1 – ter d.lgs. 163/06 previgente secondo cui: 1-ter. Le disposizioni di cui allarticolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara
La norma previgente, infatti, ammetteva il soccorso istruttorio anche rispetto allofferta con lunico limite costituito dalla previsione di cui allart. 46, comma 1 – bis laddove, facendo riferimento allincertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dellofferta, escludeva la possibilità di sanare ex post mediante il soccorso istruttorio quelle mancanze, incompletezze o irregolarità dellofferta che avessero determinato incertezza sul contenuto o sulla provenienza dellofferta.
La nuova norma esclude in radice la possibilità di operare mediante il soccorso istruttorio in favore di elementi afferenti lofferta.

A cura di lentepubblica.it del 14/03/2017