Il TAR Genova, con la Sentenza del 28.02.2017 n. 145, ha fornito chiarimenti sulleventuale inapplicabilità del Soccorso Istruttorio in caso di Offerta Tecnica carente.
In particolare lart. 83, comma 9, d.lgs. 50/16 per quanto di interesse in questa sede stabilisce: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, lincompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui allarticolo 85, con esclusione di quelle afferenti allofferta tecnica ed economica.
La norma è significativamente differente da quella omologa di cui allart. 46, comma 1 – ter d.lgs. 163/06 previgente secondo cui: 1-ter. Le disposizioni di cui allarticolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara
La norma previgente, infatti, ammetteva il soccorso istruttorio anche rispetto allofferta con lunico limite costituito dalla previsione di cui allart. 46, comma 1 – bis laddove, facendo riferimento allincertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dellofferta, escludeva la possibilità di sanare ex post mediante il soccorso istruttorio quelle mancanze, incompletezze o irregolarità dellofferta che avessero determinato incertezza sul contenuto o sulla provenienza dellofferta.
La nuova norma esclude in radice la possibilità di operare mediante il soccorso istruttorio in favore di elementi afferenti lofferta.
A cura di lentepubblica.it del 07/03/2017
