Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2017, il comunicato del Presidente ANAC del 21 dicembre scorso con il quale si forniscono i nuovi modelli di segnalazione per le comunicazioni utili ai fini dellesercizio del potere sanzionatorio dellAutorità.
Al fine di esercitare il potere sanzionatorio riconosciuto allAutorita dal decreto legislativo n. 50/2016 e, nelle more delle emanande linee guida di cui allart. 83, comma 2, del nuovo codice, il Consiglio dellAutorita ha adottato i nuovi modelli di segnalazione, destinati agli operatori del settore (stazioni appaltanti, SOA, operatori economici e soggetti interessati), correlati alle fattispecie che danno luogo allesercizio del potere sanzionatorio previsto dal menzionato art. 213 del decreto legislativo n. 50/2016.
Riguardo alla procedura ex art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006, se vero che la relativa disciplina e stata abrogata e non e piu prevista dal nuovo codice, e conseguentemente non e piu necessario il sorteggio obbligatorio, ad opera della S.A., successivamente alla fase di ammissibilita delle domande di partecipazione, di un numero minimo pari al 10% del totale dei concorrenti, e sui primi due concorrenti classificati, per la verifica di veridicita delle autodichiarazioni presentate sul possesso dei requisiti di ordine speciale, resta comunque obbligatorio il controllo delle dichiarazioni rese dallaggiudicatario (art. 32, comma 7, decreto legislativo n. 50/2016) anche sui requisiti di ordine speciale, ed indipendentemente dal controllo previsto dallart. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che ricade nella discrezionalita della stazione appaltante.
Le conseguenze, in caso di esito negativo di tale controllo, si ritrovano sempre nellart. 80, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016. In tal caso, laddove sia stata presentata falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, con riferimento al possesso dei requisiti speciali, la stazione appaltante ne da segnalazione allAutorita che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone liscrizione di apposita annotazione interdittiva nel casellario informatico, ai fini dellesclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni. Inoltre, dalla dichiarazione non veritiera deriva anche una sanzione a carattere pecuniario, come disposto dallart. 213, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016, che conferisce allAutorita il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000.
A questo link il comunicato dellANAC pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In allegato il prospetto dei modelli in formato grafico.
A cura di lentepubblica.it del 07/02/2017
