Il Consiglio di Stato, sez. V, con la Sentenza del 16.12.2016 n. 5323, esprime un parere sui casi in cui si verifica un comportamento illegittimo della Stazione Appaltante ed esso arreca un danno curriculare.
Per quel che concerne la richiesta di condanna della Stazione appaltante al danno curriculare ed al danno per i mancati introiti causati dal comportamento illegittimo della stazione appaltante, rispetto alle dette tipologie di danno, nellindiscussa assenza di prova del danno da parte della società richiedente in ordine alla loro concreta esistenza, ritiene la Sezione che non sia consentito procedere alla sua determinazione in via equitativa.(v. sent. n. 6450/2014 citata).
Ed invero, occorre porre in evidenza che lutilizzazione di detto criterio supplementare è possibile rispetto al danno derivante dal mancato conseguimento dellutile economico, inerendo la sua applicazione al solo quantum, laddove la prova dellan del danno stesso è ricavabile deduttivamente dalla considerazione che, normalmente, la partecipazione alla gara ha come fine ed esito quello del conseguimento dell utile dalla sua aggiudicazione.
Nel danno per il mancato accrescimento del peso imprenditoriale (danno curricolare) e per laliunde perceptum, tale criterio supplementare non può essere utilizzato, venendo impedito lausilio logico deduttivo esposto dalla natura composita di circostanze la cui effettiva presenza soltanto, cioè quando adeguatamente provate e non genericamente affermate o fondate su presunzioni, afferma lesistenza stessa del danno. ( v. sent. da ultimo citata n. 6450/2014)
Diversamente ritenendo non vi è dubbio che illegittimamente, da un lato, la parte verrebbe avvantaggiata dallelusione dellonere di provare lesistenza del danno e, dallaltro, il giudice perverrebbe alla sua quantificazione.
A cura Redazione LentePubblica.it del 27/12/2016 Fonte: Consiglio di Stato
