Sentenza del Consiglio di Stato n. 3754/2016
Il Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza 3754 di agosto 2016 ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina dellinterdittiva antimafia.
In particolare, linformativa antimafia, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d. lgs. n. 159/2011, presuppone «concreti elementi da cui risulti che lattività dimpresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata».
Inoltre, quanto alla ratio dellistituto dellinterdittiva antimafia, si tratta di una misura volta – ad un tempo – alla salvaguardia dellordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica Amministrazione: linterdittiva antimafia comporta che il Prefetto escluda che un imprenditore – pur dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione – meriti la fiducia delle Istituzioni (vale a dire che risulti affidabile) e possa essere titolare di rapporti contrattuali con le pubbliche Amministrazioni o degli altri titoli abilitativi, individuati dalla legge; – ai fini delladozione del provvedimento interdittivo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: una visione parcellizzata di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua rilevanza nel suo legame sistematico con gli altri.
