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Lug 29, 2026

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IN SINTESI

La modifica delle quote di esecuzione dei lavori tra le imprese di un raggruppamento temporaneo, ammessa in fase esecutiva dall'art. 30, comma 2, dell'allegato II.12 del d.lgs. 36/2023, non può sanare un'offerta che indica quote incomplete, inesatte o non coperte dai requisiti di qualificazione. Lo ha stabilito il TAR Sicilia, Catania, Sez. V, con la sentenza n. 2277 del 28 luglio 2026. L'impegno a eseguire l'appalto secondo una determinata ripartizione deve essere già definito al momento della partecipazione alla gara e non è integrabile tramite soccorso istruttorio, pena la violazione della par condicio competitorum. Il principio del risultato non prevale sulla parità di trattamento tra concorrenti.

Il principio di diritto: le quote di esecuzione vanno definite nell'offerta

Il tema centrale della pronuncia riguarda la modifica delle quote di esecuzione dei lavori all'interno di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI). Secondo il TAR Sicilia, la ripartizione delle quote tra le imprese raggruppate esprime la misura entro cui ciascun operatore si assume l'esecuzione del contratto, sia nei rapporti interni al raggruppamento sia nei confronti della stazione appaltante.

Proprio per questa funzione impegnativa, la suddivisione deve essere già definita nel momento in cui si partecipa alla gara. Le imprese formalizzano così, con l'offerta, la porzione di prestazione che ciascuna eseguirà. Un'indicazione tardiva o rettificata in corso di procedura altererebbe l'assetto competitivo cristallizzato al momento della presentazione delle offerte.

Il collegamento con il Codice dei Contratti Pubblici è diretto: le quote riferite in offerta a ciascuna impresa devono essere stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato. Vale, in altri termini, il principio di corrispondenza tra la qualificazione posseduta e la quota di lavori che l'impresa dichiara di eseguire, coerente con la disciplina dei raggruppamenti dettata dall'art. 68 e dall'allegato II.12 del d.lgs. 36/2023.

La modifica successiva delle quote non è un rimedio postumo agli errori dell'offerta

Il punto più rilevante della sentenza è la delimitazione della facoltà di modifica in fase esecutiva. L'art. 30, comma 2, dell'allegato II.12 del d.lgs. 36/2023 consente, previa autorizzazione della stazione appaltante, di modificare le quote di esecuzione dei lavori durante l'esecuzione del contratto. Questa possibilità, però, non elimina, ma anzi presuppone, la necessità che la suddivisione indicata in offerta sia corretta e completa.

Il TAR Sicilia recepisce l'orientamento del TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 22 aprile 2025, n. 412, secondo cui la facoltà di modifica non può costituire "una sorta di rimedio postumo all'incompleta, inesatta o inammissibile indicazione impegnativa contenuta nell'offerta". In termini operativi: la flessibilità concessa in fase esecutiva serve a gestire esigenze sopravvenute e fisiologiche dell'appalto, non a recuperare a valle ciò che il raggruppamento avrebbe dovuto indicare a monte.

Ne deriva una conseguenza pratica netta. Se in offerta le quote sono mancanti, ambigue o eccedenti i requisiti di qualificazione dell'associato, il difetto è originario e non emendabile con la prospettiva di una futura rimodulazione autorizzata dalla stazione appaltante.

I limiti del soccorso istruttorio sulle quote di esecuzione dei lavori

La sentenza chiarisce anche il rapporto con il soccorso istruttorio. L'impegno esecutivo definito in offerta non può essere modificato in corso di gara attraverso il potere di soccorso della stazione appaltante.

Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per porre rimedio a errori contenuti nell'offerta, perché ciò altererebbe la par condicio tra i concorrenti. La funzione dell'istituto è quella di regolarizzare carenze formali o documentali, non di consentire a un concorrente di correggere il contenuto sostanziale e impegnativo della propria proposta dopo aver preso conoscenza della propria posizione in gara.

La distinzione è cruciale per i RUP: un conto è integrare un documento mancante o chiarire un elemento formale, un altro è ridefinire la ripartizione delle prestazioni tra le imprese del raggruppamento, che incide sulla sostanza dell'offerta e sull'affidabilità dell'impegno assunto.

Principio del risultato e par condicio: quale prevale

Un ulteriore passaggio riguarda il principio del risultato, sancito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 36/2023. La sentenza precisa che l'applicazione del principio del risultato deve rispettare i principi di legalità, trasparenza e concorrenza e non prevale sul principio di par condicio competitorum.

La par condicio richiede l'applicazione uniforme e uguale, per tutti i concorrenti, delle regole di gara, eventualmente eterointegrate dalle norme imperative vigenti in materia. Il richiamo del TAR Sicilia si allinea a Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2026, n. 795: il risultato amministrativo non è un valore che consente di derogare alla parità di trattamento, ma un obiettivo da perseguire nel rispetto delle regole della procedura.

Per gli operatori economici e le stazioni appaltanti questo significa che l'obiettivo di aggiudicare rapidamente e in modo efficiente non può giustificare una lettura "salva-offerta" delle carenze relative alle quote di esecuzione.

Quote in offerta e modifica in esecuzione a confronto

La tabella seguente sintetizza la differenza, decisiva ai fini della sentenza, tra l'indicazione delle quote in fase di gara e la loro modifica in fase di esecuzione.

Profilo Indicazione delle quote in offerta Modifica delle quote in esecuzione (art. 30, all. II.12)
Momento Partecipazione alla gara Esecuzione del contratto
Funzione Definire l'impegno di ciascuna impresa Gestire esigenze sopravvenute dell'appalto
Presupposto Suddivisione corretta e completa, entro i requisiti di qualificazione Offerta originaria già valida e completa
Autorizzazione Non richiesta (è dichiarazione impegnativa) Necessaria autorizzazione della stazione appaltante
Effetto sugli errori Difetto originario non emendabile Non sana carenze o errori dell'offerta

 

Verifiche del RUP e degli operatori economici sulle quote di esecuzione nei RTI

La pronuncia offre indicazioni operative concrete per ridurre il rischio di esclusione e di contenzioso. Di seguito i controlli essenziali:

  • Definire le quote di esecuzione già in offerta: Ogni impresa del raggruppamento deve indicare in modo espresso, corretto e completo la propria quota di esecuzione dei lavori, senza rinviare alcuna determinazione a un momento successivo.
  • Verificare la copertura dei requisiti di qualificazione: La quota dichiarata da ciascun associato non deve eccedere i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione (attestazione SOA nelle categorie e classifiche pertinenti) effettivamente posseduti.
  • Controllare la corrispondenza quote-qualificazione: Il RUP deve accertare la coerenza tra quota di partecipazione, quota di esecuzione e qualificazione, evitando disallineamenti che rendono l'offerta inammissibile.
  • Non usare il soccorso istruttorio per correggere l'offerta: La stazione appaltante non può attivare il soccorso istruttorio per integrare o modificare quote mancanti, ambigue o incapienti: sarebbe una violazione della par condicio.
  • Evitare la scommessa sulla modifica futura: Gli operatori economici non devono confidare nella possibilità di rimodulare le quote in esecuzione per rimediare a un'indicazione carente in gara.
  • Motivare le eventuali modifiche esecutive: Quando la modifica in corso d'opera è legittima, va autorizzata dalla stazione appaltante e ancorata a esigenze reali dell'appalto, non a difetti originari dell'offerta.
  • Documentare la valutazione: Tracciare in atti la verifica di completezza e di corrispondenza rafforza la tenuta del provvedimento in caso di ricorso.

FAQ

Le quote di esecuzione dei lavori nel RTI possono essere indicate dopo la presentazione dell'offerta?

No. Secondo il TAR Sicilia, Catania, Sez. V, n. 2277/2026, l'impegno sulla ripartizione delle quote deve essere già definito al momento della partecipazione alla gara. La suddivisione formalizza la misura in cui ciascuna impresa esegue il contratto e non può essere determinata o ridefinita successivamente, perché altererebbe l'assetto competitivo cristallizzato con l'offerta.

La modifica delle quote di esecuzione in fase esecutiva sana un'offerta incompleta?

No. La facoltà di modifica prevista dall'art. 30, comma 2, dell'allegato II.12 del d.lgs. 36/2023 presuppone che la suddivisione indicata in offerta sia già corretta e completa. Non può funzionare come rimedio postumo a un'indicazione incompleta, inesatta o inammissibile: se l'offerta è viziata all'origine, il difetto resta e non è emendabile.

Il soccorso istruttorio può correggere le quote di esecuzione errate o mancanti?

No. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per porre rimedio a errori contenuti nell'offerta, perché comprometterebbe la par condicio tra i concorrenti. L'istituto serve a regolarizzare carenze formali o documentali, non a modificare il contenuto sostanziale e impegnativo dell'offerta dopo la partecipazione alla gara.

Cosa significa che le quote devono restare entro i requisiti di qualificazione?

Significa che la quota di esecuzione dichiarata da ciascuna impresa del raggruppamento non può superare quanto consentito dai requisiti di qualificazione posseduti (ad esempio le categorie e classifiche dell'attestazione SOA). È il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione: se la quota dichiarata eccede la qualificazione, l'indicazione è inammissibile.

Il principio del risultato consente di salvare un'offerta con quote carenti?

No. Il principio del risultato, previsto dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 36/2023, deve rispettare legalità, trasparenza e concorrenza e non prevale sulla par condicio competitorum. L'obiettivo di efficienza e di rapida aggiudicazione non giustifica una deroga alla parità di trattamento tra concorrenti né una lettura "salva-offerta" delle carenze sulle quote.

Quando è ammessa la modifica delle quote di esecuzione dei lavori?

La modifica è ammessa in fase di esecuzione del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, per gestire esigenze reali e sopravvenute dell'appalto. È legittima solo se l'offerta originaria era già corretta e completa; non può invece essere usata per recuperare a valle un'indicazione delle quote carente in sede di gara.

Quali sono i rischi per un RTI che indica quote di esecuzione incomplete?

Il rischio principale è l'esclusione dalla gara per offerta incompleta o inammissibile, senza possibilità di regolarizzazione tramite soccorso istruttorio. In caso di aggiudicazione nonostante il vizio, l'atto è esposto all'annullamento in sede di contenzioso, con conseguente instabilità dell'affidamento.

 

Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti

  • TAR Sicilia, Catania, Sez. V, 28 luglio 2026, n. 2277 — le quote di esecuzione dei lavori nel RTI vanno definite in offerta in modo corretto e completo; la modifica in esecuzione non sana i vizi originari.
  • Art. 1, comma 1, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 — principio del risultato, da attuare nel rispetto di legalità, trasparenza e concorrenza; non prevale sulla par condicio competitorum.
  • Art. 30, comma 2, allegato II.12, d.lgs. 36/2023 — modifica delle quote di esecuzione dei lavori in fase esecutiva, previa autorizzazione della stazione appaltante.
  • Art. 68, d.lgs. 36/2023 — disciplina dei raggruppamenti temporanei e corrispondenza tra qualificazione e quote di esecuzione.
  • Consiglio di Stato, sez. V, 29 gennaio 2026, n. 795 — il principio del risultato non prevale sulla par condicio; regole di gara uniformi ed eterointegrate dalle norme imperative.
  • TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 22 aprile 2025, n. 412 — la modifica successiva delle quote non è un rimedio postumo all'indicazione incompleta, inesatta o inammissibile contenuta nell'offerta.

A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Fonte: TAR Sicilia, Catania, Sez. V, 28 luglio 2026, n. 2277  — scheda su giurisprudenzappalti.it, a cura di Roberto Donati, 29 luglio 2026.