In sintesiCon l’atto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 3 del 2026, approvato con delibera n. 265 del 7 luglio 2026, ANAC ha evidenziato alcune criticità applicative della nuova modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza introdotta dall’articolo 8 del decreto-legge n. 19/2026. La norma consente alle amministrazioni, per determinati obblighi, di sostituire la pubblicazione diretta dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” con un link alle banche dati nazionali già alimentate dagli stessi enti. ANAC condivide l’obiettivo di ridurre le duplicazioni informative, ma segnala che l’Allegato B del d.lgs. n. 33/2013 è in parte obsoleto, che alcune banche dati non contengono tutti i dati richiesti o non rispettano le tempistiche di aggiornamento e che il nuovo sistema limita i poteri di vigilanza dell’Autorità. Per superare queste criticità, ANAC propone di rafforzare la Piattaforma Unica della Trasparenza.
Cosa prevede l’articolo 8 del DL 19/2026 sulla trasparenza
Il decreto-legge n. 19/2026, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e per le politiche di coesione, interviene sul regime degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33/2013. Per una serie di adempimenti informativi, l’articolo 8 permette alle amministrazioni di non duplicare i dati già trasmessi alle banche dati nazionali, sostituendo la pubblicazione diretta nella sezione “Amministrazione trasparente” con un collegamento ipertestuale alla banca dati di riferimento.
La ratio della norma è il principio “once only”: un dato già fornito dall’amministrazione a un sistema informativo pubblico non dovrebbe essere richiesto né ripubblicato una seconda volta. ANAC riconosce il valore di questo obiettivo nella riduzione degli oneri amministrativi, ma nell’atto di segnalazione ne evidenzia i limiti applicativi concreti, che potrebbero compromettere l’effettività della disciplina sulla trasparenza se non corretti.
A quali obblighi si applica la semplificazione
La sostituzione della pubblicazione diretta con un link riguarda gli obblighi di trasparenza per i quali esiste già una banca dati nazionale alimentata dalle amministrazioni stesse e individuata nell’Allegato B del d.lgs. n. 33/2013. È proprio su questo elenco che si concentrano alcune delle principali criticità segnalate da ANAC.
Il link alle banche dati come nuova modalità di pubblicazione
Per “assolvimento tramite link” si intende la possibilità, per l’amministrazione, di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” un collegamento ipertestuale a una banca dati nazionale, in luogo della pubblicazione diretta dei dati e dei documenti. L’onere informativo dell’ente si concentra, in questi casi, sulla corretta trasmissione dei dati alla banca dati e sulla presenza di un link funzionante sul proprio sito istituzionale.
Questo meccanismo modifica anche l’oggetto della vigilanza: ANAC non controlla più direttamente la completezza e la qualità del dato pubblicato nella sezione dell’amministrazione, ma verifica la presenza e il funzionamento del collegamento. È un punto centrale per comprendere le criticità evidenziate dall’Autorità.
Le criticità segnalate da ANAC: sintesi comparativa
Prima di analizzare gli adempimenti operativi, è utile inquadrare in modo sintetico i principali nodi individuati dall’Autorità e i relativi effetti pratici sulle amministrazioni.
| Criticità rilevata da ANAC | Effetto pratico | Soggetto interessato |
|---|---|---|
| Allegato B parzialmente obsoleto (banche dati sostituite, non più disponibili o mancanti, come il portale InPA) | Rischio di collegamenti a sistemi non aggiornati o inesistenti | Amministrazioni e RPCT |
| Banche dati incomplete rispetto al d.lgs. n. 33/2013 o non aggiornate nei tempi previsti | Riduzione del livello di trasparenza effettivo verso cittadini e operatori economici | Cittadini e operatori economici |
| Disparità di trattamento tra enti che trasmettono dati alle banche dati nazionali e amministrazioni che devono ancora pubblicarli direttamente | Oneri differenti tra amministrazioni soggette al d.lgs. n. 33/2013 | Tutte le amministrazioni soggette al d.lgs. n. 33/2013 |
| Vigilanza ANAC limitata al solo funzionamento del link | Impossibilità di intervenire direttamente sulle carenze informative della banca dati collegata | ANAC e amministrazioni vigilate |
Un punto rilevante riguarda i limiti dei poteri di vigilanza: con il nuovo sistema ANAC può verificare soltanto la presenza e il funzionamento del link pubblicato, senza poter intervenire sulle eventuali carenze informative delle banche dati a cui il collegamento rimanda, poiché la norma non attribuisce all’Autorità un potere diretto sui soggetti che gestiscono tali banche dati. Ne consegue, spiega l’atto di segnalazione, che se il malfunzionamento del link dipende dal gestore della banca dati e non dall’ente vigilato, nessun provvedimento può essere adottato nei confronti dell’amministrazione che, di fatto, non è messa in condizione di assolvere correttamente l’obbligo.
Per superare queste criticità, ANAC propone di rafforzare la Piattaforma Unica della Trasparenza, già istituita presso l’Autorità, trasformandola in un punto di accesso unico e interoperabile con le banche dati nazionali. La piattaforma potrebbe essere utilizzata anche per pubblicare le informazioni che le singole banche dati non contengono o non aggiornano tempestivamente.
Verifiche e controlli del RPCT sul link alle banche dati
In attesa di eventuali interventi correttivi, RPCT e uffici trasparenza possono ridurre il rischio di non conformità attraverso alcuni controlli mirati:
- Verificare la corrispondenza tra l’Allegato B e la banca dati effettivamente attiva, accertandosi che il sistema richiamato dalla norma non sia stato sostituito, dismesso o reso non consultabile.
- Controllare periodicamente il funzionamento del link pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, non solo al momento della pubblicazione ma anche attraverso verifiche ricorrenti.
- Confrontare i dati richiesti dal d.lgs. n. 33/2013 con quelli effettivamente presenti nella banca dati, individuando eventuali lacune oggettive o temporali da colmare con la pubblicazione diretta.
- Documentare le eventuali carenze non imputabili all’ente, per poter dimostrare, in caso di rilievi, che il malfunzionamento dipende dal gestore della banca dati e non da un’omissione interna.
- Monitorare gli sviluppi relativi alla Piattaforma Unica della Trasparenza, che potrebbe in futuro diventare un canale unico di assolvimento degli obblighi, in alternativa ai singoli collegamenti alle banche dati.
L’errore più frequente in questa fase è considerare il link come un adempimento “automatico” e definitivo, senza controlli successivi. La responsabilità del RPCT permane infatti anche quando il dato è veicolato tramite un sistema esterno all’ente, rendendo necessario verificare nel tempo l’effettiva accessibilità e completezza delle informazioni disponibili.
FAQ
Cosa cambia con l’articolo 8 del decreto-legge n. 19/2026 per gli obblighi di trasparenza?
La norma consente alle amministrazioni di sostituire, per una serie di obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione diretta dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” con un link alla banca dati nazionale già alimentata dallo stesso ente, in attuazione del principio “once only”.
Perché ANAC ha segnalato criticità sul nuovo sistema del link alle banche dati?
Perché l’Allegato B del d.lgs. n. 33/2013, che indica le banche dati di riferimento, è in parte superato, alcune banche dati non contengono tutti i dati richiesti o non li aggiornano nei tempi previsti e la vigilanza di ANAC resta limitata al controllo della presenza e del funzionamento del link.
ANAC può ancora sanzionare un ente se la banca dati collegata è incompleta?
Secondo l’atto di segnalazione, se la carenza dipende dalla banca dati e non dall’ente, ANAC non dispone di poteri diretti sul gestore del sistema e, in questi casi, nessun provvedimento può essere adottato nei confronti dell’amministrazione vigilata.
Cos’è la Piattaforma Unica della Trasparenza proposta da ANAC?
È un sistema già istituito presso ANAC che l’Autorità propone di rafforzare come punto di accesso unico e centralizzato ai dati sulla trasparenza, interoperabile con le banche dati nazionali e utilizzabile anche per pubblicare le informazioni mancanti nelle stesse.
Tutte le amministrazioni possono sostituire i dati con un link alle banche dati?
Solo per gli obblighi collegati a banche dati nazionali già alimentate dagli enti stessi e individuate nell’Allegato B del d.lgs. n. 33/2013. ANAC segnala inoltre una disparità di trattamento tra le amministrazioni che possono utilizzare il link e quelle che devono continuare a pubblicare direttamente i dati.
Il portale InPA rientra tra le banche dati richiamate dal decreto trasparenza?
Ad oggi l’Allegato B non lo cita espressamente tra i riferimenti aggiornati. ANAC segnala proprio l’assenza di piattaforme oggi fondamentali, come il Portale nazionale del reclutamento InPA, tra i motivi per cui l’elenco delle banche dati necessita di un aggiornamento.
Cosa deve fare un RPCT se il link a una banca dati non funziona?
È opportuno documentare tempestivamente il malfunzionamento, verificarne la causa, distinguendo tra un problema imputabile all’ente e uno dipendente dal gestore della banca dati, e conservare traccia della segnalazione per dimostrare l’assenza di responsabilità dell’amministrazione in caso di controlli.
Cosa insegna la prassi ANAC: riferimenti normativi e fonti
- Decreto-legge n. 19/2026, art. 8 — introduce la possibilità di assolvere determinati obblighi di pubblicazione tramite link alle banche dati nazionali.
- Decreto legislativo n. 33/2013 — disciplina generale sugli obblighi di trasparenza della pubblica amministrazione.
- Allegato B, d.lgs. n. 33/2013 — individua le banche dati di riferimento per la sostituzione della pubblicazione diretta.
- ANAC, atto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 3/2026, approvato con delibera n. 265 del 7 luglio 2026.
- Piattaforma Unica della Trasparenza — sistema istituito presso ANAC, di cui l’atto di segnalazione propone il rafforzamento come punto di accesso unico ai dati sulla trasparenza.
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA.
Fonte: ANAC, atto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 3/2026, approvato con delibera n. 265 del 7 luglio 2026 — comunicato ANAC del 22/07/2026.

