Spese generali non indicate in offerta: nessuna esclusione senza clausola espressa

Lug 16, 2026

Iscriviti alla Newsletter

Ogni lunedì notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, nella tua casella e-mail.

Iscriviti ora
In sintesi

La mancata indicazione delle spese generali nell’offerta economica non comporta di per sé l’esclusione dalla gara, salvo che la lex specialis preveda espressamente tale sanzione. Lo ha ribadito il TAR Sicilia, sede di Catania, con la sentenza 15 luglio 2026, n. 2128, relativa a una procedura per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. Il Collegio ha respinto il ricorso di un’impresa concorrente che contestava la mancata indicazione, nell’offerta dell’aggiudicataria, delle voci relative alle spese generali, richiamando un orientamento giurisprudenziale costante secondo cui, in assenza di una sanzione espulsiva espressa nel bando o nel disciplinare, questo tipo di omissione non è di per sé decisivo ai fini dell’esclusione. Per RUP e commissioni di gara, il principio conferma la centralità del principio di tassatività delle cause di esclusione.

La controversia riguarda l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tra i diversi motivi di ricorso, l’impresa ricorrente ha sostenuto che l’offerta dell’aggiudicatario non includesse le voci relative alle spese generali, ritenendo che tale omissione dovesse condurre all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Il caso: il servizio di igiene urbana e il motivo di ricorso

Il TAR Sicilia, sede di Catania, sez. IV, ha esaminato la censura e l’ha respinta, ritenendo che l’assenza di un’indicazione espressa delle spese generali non integrasse, nel caso concreto, una violazione tale da giustificare l’estromissione dalla gara.

Il Collegio ha quindi confermato che, in assenza di una specifica previsione della lex specialis che colleghi all’omissione una sanzione espulsiva, la mancata indicazione delle spese generali non può determinare automaticamente l’esclusione dell’operatore economico.

Il principio di diritto affermato dal TAR Sicilia

Il cuore della decisione sta in un passaggio motivazionale netto: in assenza di un’espressa sanzione espulsiva prevista dalla lex specialis, la mancata indicazione delle spese generali non può essere considerata di per sé elemento decisivo ai fini dell’esclusione. Il Collegio ha richiamato, a sostegno, il precedente del TAR Lazio, Roma, sez. IV, 15 luglio 2025, n. 13986, e la giurisprudenza ivi citata.

Questo orientamento si inserisce in un filone consolidato che distingue nettamente due situazioni:

  • le voci di costo la cui separata indicazione è imposta dalla legge, in particolare i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza, la cui omissione comporta l’esclusione automatica secondo l’indirizzo ormai consolidato anche alla luce della giurisprudenza euro-unitaria;
  • le altre componenti del quadro economico dell’offerta, come le spese generali, per le quali l’esclusione non discende automaticamente dalla legge, ma richiede una previsione espressa e specifica nella lex specialis di gara.

In altre parole, il principio di tassatività delle cause di esclusione impone che un’omissione non espressamente sanzionata dal bando o dal disciplinare non possa essere “letta” in chiave espulsiva dalla stazione appaltante o dal giudice, salvo che si tratti di un adempimento imposto direttamente dalla norma primaria.

Spese generali e cause di esclusione: cosa dice il Codice dei Contratti Pubblici

Il d.lgs. n. 36/2023 ha rafforzato, rispetto al passato, l’approccio meno formalistico alle procedure di gara, valorizzando il principio del risultato (art. 1) e il principio di tassatività delle cause di esclusione, oggi codificato in modo più organico rispetto al previgente d.lgs. n. 50/2016.

Definizione operativa. Le spese generali sono la componente del costo d’impresa che remunera le strutture di supporto all’esecuzione del contratto (amministrazione, gestione, organizzazione), distinta sia dal costo della manodopera diretta sia dagli oneri di sicurezza. A differenza di queste ultime due voci, la loro indicazione separata nell’offerta economica non è imposta in via generale e diretta da una norma di legge, ma dipende dalle previsioni della singola lex specialis.

Ne consegue che la stazione appaltante, se ritiene necessario imporre l’indicazione distinta delle spese generali a pena di esclusione, deve prevederlo espressamente nel disciplinare o nel bando di gara. In assenza di tale previsione, l’omissione resta un profilo valutabile eventualmente in sede di verifica di congruità dell’offerta, ma non costituisce automaticamente causa di esclusione.

Quando la mancata indicazione delle spese generali diventa rilevante

Situazione Effetto sulla gara Riferimento
Lex specialis prevede espressamente l’indicazione delle spese generali a pena di esclusione Esclusione legittima in caso di omissione Principio di tassatività, art. 10 d.lgs. 36/2023
Lex specialis non prevede alcuna sanzione espressa Nessuna esclusione automatica; eventuale rilievo in sede di verifica di anomalia TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 2128/2026
Omessa indicazione separata dei costi della manodopera o degli oneri di sicurezza Esclusione automatica, senza soccorso istruttorio Art. 41, comma 14, e art. 108 d.lgs. 36/2023; Cons. Stato, Ad. plen., n. 8/2020
Dubbio sulla composizione dell’offerta, ma dati sostanzialmente ricavabili Possibile richiesta di chiarimenti, non modifica dell’offerta Principio di immodificabilità dell’offerta

 

Verifiche e controlli del RUP sulle voci di costo dell’offerta economica

Per ridurre il rischio di contenzioso su questo profilo, RUP e commissioni di gara possono seguire alcuni accorgimenti operativi:

  • Definire con chiarezza nel disciplinare se l’indicazione delle spese generali è richiesta e se la sua omissione è sanzionata con l’esclusione, evitando formulazioni ambigue o generiche.
  • Distinguere espressamente, nei modelli di offerta economica, le voci per cui l’indicazione separata è imposta dalla legge (manodopera, sicurezza) da quelle rimesse alla discrezionalità della stazione appaltante (spese generali, utile d’impresa).
  • Verificare in sede di ammissione che le voci obbligatorie per legge siano presenti, riservando alle spese generali un controllo di merito solo se il bando lo prevede espressamente.
  • Valutare l’eventuale omissione delle spese generali in sede di giustificazioni, quando l’offerta sia sottoposta a verifica di anomalia, piuttosto che come causa di esclusione automatica.
  • Motivare adeguatamente ogni decisione di esclusione fondata su carenze dell’offerta economica, richiamando la specifica clausola della lex specialis violata.

Gli errori più frequenti degli operatori economici riguardano invece la sovrapposizione, nei propri modelli di offerta, tra spese generali e costo del lavoro, con il rischio di allocazioni improprie che la giurisprudenza amministrativa ha più volte censurato quando dirette, di fatto, a mascherare una riduzione indebita del costo della manodopera.

FAQ

La mancata indicazione delle spese generali comporta sempre l’esclusione dalla gara?

No. Secondo il TAR Sicilia, l’esclusione scatta solo se la lex specialis prevede espressamente questa sanzione. In assenza di una clausola espulsiva specifica, l’omissione non è di per sé motivo di esclusione automatica.

Qual è la differenza tra spese generali e costo della manodopera ai fini dell’esclusione?

Il costo della manodopera e gli oneri di sicurezza devono essere indicati separatamente per obbligo di legge, e la loro omissione porta all’esclusione automatica. Le spese generali, invece, richiedono una previsione espressa nel bando o nel disciplinare per generare lo stesso effetto.

Cosa succede se il disciplinare di gara non menziona le spese generali?

Se il disciplinare non prevede una sanzione espulsiva collegata all’indicazione delle spese generali, la loro mancata indicazione non può essere sollevata come motivo autonomo di esclusione in sede di ricorso, secondo l’orientamento consolidato richiamato dal TAR Sicilia.

Un concorrente può contestare l’aggiudicazione solo per questo motivo?

Un ricorso fondato unicamente sulla mancata indicazione delle spese generali, in assenza di clausola espulsiva espressa, ha scarse probabilità di successo, come dimostra la sentenza n. 2128/2026, che ha respinto il ricorso proprio su questo punto.

Il principio vale per ogni tipo di appalto, o solo per i servizi di igiene urbana?

Il principio ha portata generale e non è legato alla natura del servizio: la sentenza riguarda un appalto di igiene urbana, ma il ragionamento sulla tassatività delle cause di esclusione si applica a qualunque procedura disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici.

Le spese generali possono comunque incidere sulla verifica di anomalia dell’offerta?

Sì. Anche quando la loro omissione non comporta esclusione automatica, le spese generali restano una voce rilevante in sede di giustificazioni dell’offerta, qualora questa venga sottoposta a verifica di congruità.

Cosa deve fare un RUP per evitare contestazioni su questo punto?

È opportuno che il RUP definisca con precisione, già nel disciplinare di gara, se e come debbano essere indicate le spese generali, specificando eventuali conseguenze in caso di omissione, in modo da rendere la clausola opponibile ai concorrenti.

 

Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti

  • TAR Sicilia, Catania, sez. IV, sentenza 15 luglio 2026, n. 2128 — principio sulla mancata indicazione delle spese generali e assenza di sanzione espulsiva espressa.
  • TAR Lazio, Roma, sez. IV, sentenza 15 luglio 2025, n. 13986 — precedente richiamato a sostegno dell’orientamento consolidato.
  • D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) — principio del risultato (art. 1) e disciplina delle cause di esclusione.
  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2 aprile 2020, n. 8 — principio sull’esclusione automatica per omessa indicazione separata dei costi della manodopera e della sicurezza.

A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA.

Fonte: giurisprudenzappalti.it, Roberto Donati, 15-16/07/2026 — TAR Sicilia, Catania, sez. IV, sentenza 15 luglio 2026, n. 2128.