Introduzione
La sentenza TAR Marche, Ancona, sez. I, 16 giugno 2026, n. 802 offre un chiarimento fondamentale sui confini tra revisione prezzi e varianti in corso dopera negli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda laumento dei costi della manodopera a seguito del rinnovo dei CCNL.
Sommario
- Il contesto e la questione giuridica
- Il Nodo Decisionale: Revisione Prezzi vs. Variante
- Le implicazioni pratiche per le Stazioni Appaltanti e gli Operatori
Il contesto e la questione giuridica
Negli appalti di servizi, il rinnovo di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) comporta inevitabilmente un incremento del costo del lavoro per laggiudicatario . Gli operatori economici spesso tentano di recuperare tali maggiori esborsi chiedendo, in alternativa o congiuntamente, lattivazione della revisione prezzi oppure una variante in corso dopera (ex art. 106, comma 1, lett. c del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis o in continuità normativa), invocando la sopravvenienza normativa quale circostanza imprevista e imprevedibile.
Il Nodo Decisionale: Revisione Prezzi contro Variante
Il TAR Marche ha fissato un principio interpretativo molto netto: il rinnovo contrattuale collettivo non giustifica il ricorso alle varianti in corso dopera.
I giudici amministrativi evidenziano alcune critiche sostanziali a tale pretesa:
Natura della revisione prezzi: La revisione dei prezzi ha una funzione specifica e tipica, volta a ristorare lappaltatore degli incrementi dei costi (o a tutelarlo in caso di ribassi) per mantenere lequilibrio sinallagmatico del rapporto . È listituto primario e deputato a gestire le oscillazioni economiche, e non può essere surrogato da una variante.
Inapplicabilità delle varianti: Le varianti ex art. 106, comma 1, lett. c), del vecchio Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016) e dellart. 120 del nuovo Codice (D.Lgs. 36/2026) richiedono condizioni stringenti. Richiedono cioè circostanze impreviste e imprevedibili che rendono necessaria una modifica oggettiva allesecuzione dellopera o del servizio per motivi tecnici e operativi.
Il costo della manodopera è un rischio dimpresa: Il rinnovo dei CCNL non è per sua natura un evento imprevedibile o una nuova disposizione legislativa tale da stravolgere i presupposti fisici o tecnici dellappalto giustificando una variante . Lonere del rinnovo del CCNL si inquadra nellalea normale del contratto e deve essere gestito unicamente tramite i meccanismi revisionali.
Le implicazioni pratiche per le Stazioni Appaltanti e gli Operatori
Questa pronuncia ha un peso specifico enorme nella gestione dei contratti pubblici:
Separazione degli istituti: Le stazioni appaltanti non possono ricorrere in modo creativo alle varianti per compensare gli aumenti dovuti al costo del lavoro. Le varianti servono a modificare loggetto o le modalità tecniche dellappalto, non a riequilibrare il quadro economico finanziario generale.
Obbligo di revisione: Le parti devono applicare correttamente le clausole di revisione prezzi. La normativa vigente impone linserimento di clausole di revisione prezzi ex lege, e i maggiori costi derivanti dai rinnovi contrattuali devono essere ristorati applicando gli indici ISTAT o i parametri specifici previsti negli atti di gara, nel rispetto delle percentuali di riconoscimento stabilite.
Preclusione dopo il rinnovo contrattuale collettivo
Sulla stessa scia di altri orientamenti giurisprudenziali coevi (si veda anche TAR Campania n. 1066/2026), si conferma che eventuali squilibri economici legati alla manodopera vanno affrontati tempestivamente. Utilizzare impropriamente le varianti per eludere i limiti o i tempi della revisione prezzi risulta illegittimo.
In conclusione, la sentenza circoscrive nettamente la portata della variante in corso dopera, confinandola al suo alveo di modifica oggettiva della prestazione, e riafferma la centralità e lesclusività della revisione prezzi quale unico rimedio per far fronte agli aggravi di costo.
Fonte: Mediaconsult, 14/07/2026

