La circostanza che dalla piattaforma competente, consultata dalla resistente, risultasse che lesito era in verifica non giustificava lesclusione delloperatore economico, in assenza di contestazioni sulla regolarità contributiva, poi di fatto accertata.
Né il fatto che si dovesse provvedere con urgenza allaffidamento e che non si potesse attendere il nuovo DURC può giustificare lesclusione, posto che lente avrebbe dovuto programmare ed avviare per tempo la procedura, non potendo poi escludere loperatore economico che sia risultato in regola con la regolarità contributiva per lurgenza di affidare il servizio.
Questo quanto stabilito da Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 22/06/2026, n. 1793, che annulla lesclusione.
Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 23/06/2026

