Lasseverazione è finalizzata a esaminare e verificare la sostenibilità della struttura finanziaria del progetto nel suo complesso, non, salvo casi di evidente criticità, a effettuare una verifica sulla congruità dei singoli dati elaborati dalloperatore e riportati nel PEF, che viene valutato dallente concedente.
Questo quanto ribadito da Consiglio di Stato, Sez. V, 10/06/2026, n. 4667:
15. Con lappello incidentale XXXX ha quindi censurato sul punto la sentenza, riformulando la doglianza contenuta nel secondo motivo contenuto nel ricorso introduttivo.
Con la doglianza XXXX ha sostenuto che YYYY avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per violazione dellart. 5 dellavviso, in quanto lasseveratore del PEF avrebbe dichiarato di non aver verificato la congruità e la veridicità dei dati riportati e si sarebbe quindi limitato a controllare la correttezza dei conteggi.
15.1. Lart. 5 lett. c) dellavviso pubblico richiede che la proposta di ciascun concorrente sia corredata da un piano di sostenibilità economico finanziaria dellintera proposta progettuale, contenente lasseverazione da parte di un professionista abilitato, iscritto in apposito albo, ovvero da Istituto o altro soggetto giuridico abilitato.
Non è contestato che il PEF sia stato asseverato.
XXXX ha censurato che lasseveratore abbia precisato che, rispetto alla proposta di YYYY, ipotesi, dati e documentazione relativi al PEF, i costi di gestione e gli investimenti […] non sono stati sottoposti ad alcuna verifica di congruità, con la conseguenza che lasseveratore non ha assunto responsabilità in ordine alla adeguatezza e correttezza delle ipotesi e dei dati suddetti e dei documenti presentati al riguardo, nonché, più in generale, di qualsiasi altra informazione ricevuta ai fini della redazione del presente documento.
Senonché il valore della relativa certificazione non può essere disconosciuto per il tramite delle precisazioni dallasseveratore allincombente, anche considerando che lappellante non ha dimostrato profili specifici di criticità del PEF.
Lasseverazione qui controversa è stata elaborata considerando lammontare complessivo degli investimenti, il tempo previsto di esecuzione degli stessi e la dinamica di ammortamento, la durata della concessione dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2026, la struttura finanziaria prevista, la struttura dei costi e dei ricavi e i conseguenti flussi di cassa, nonché la capacità del PEF di generare flussi di cassa positivi (così si legge nella stessa).
Ciò è conforme a quanto esplicitato con lart. 96 comma 4 del d.P.R: n. 207 del 2010, in base al quale lasseverazione consiste nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione.
La disposizione, pur abrogata, contiene lindicazione dellonere assunto dal revisore in sede di asseverazione.
Lasseveratore attesta la correttezza e la congruità delle poste utilizzate per lelaborazione del PEF e fornisce una positiva valutazione sugli elementi economici (costi e ricavi del progetto) e finanziari (composizione delle fonti di finanziamento) verificandone lequilibrio in relazione ai flussi di cassa generati dal progetto, sulla base delle stime fornite dallimpresa (Cons. St., sez. V, 8 febbraio 2011 n. 843).
Pertanto, lasseverazione è finalizzata a esaminare e verificare la sostenibilità della struttura finanziaria del progetto nel suo complesso, non, salvo casi di evidente criticità, a effettuare una verifica sulla congruità dei singoli dati elaborati dalloperatore e riportati nel PEF, che viene valutato dallente concedente (le valutazioni circa la sostenibilità del PEF e dellofferta rientrano in un ambito di valutazione tecnica riservato allamministrazione concedente, così Cons. St., sez. V, 30 gennaio 2023 n. 1042).
Il tema è già stato trattato dalla Sezione in termini analoghi, rispetto a unasseverazione mancante della verifica della congruenza dei dati con la bozza di convenzione, ritenendo che il valore della relativa certificazione non può essere disconosciuto per il tramite delle precisazioni da questo apportate allincombente, in quanto lasseverazione, consistendo ai sensi dellart. 96 comma 4 del d.P.R. 207/2010 nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione, è finalizzata a esaminare e verificare la sostenibilità della struttura finanziaria del progetto, e non a effettuare una verifica sulla congruità dei singoli dati riportati nel Pef (Cons. St., sez. V, 3 agosto 2023 n. 7499).
Né vi è dimostrazione che nel caso qui controverso il PEF sia affetto da gravi carenze, non riscontrate in sede di asseverazione.
15.2. Lappello incidentale è quindi infondato. Né vi sono i presupposti per avviare unindagine istruttoria sul punto, atteso che la censura non contiene appunti specifici al contenuto del PEF.
Fonte: Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 11/06/2026

