Consigliere comunale inconferibile a Amministratore della società in house del Comune

Giu 8, 2026

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Consigliere comunale inconferibile a Amministratore della società in house del Comune

Il nuovo incarico potrebbe essere assunto solo dopo un anno dalla cessazione di quello politico

La nomina di un consigliere comunale in carica ad Amministratore Unico della società in house che gestisce servizi pubblici per il medesimo comune di cui è consigliere non è consentita in base al d.lgs. n. 201 del 2022. Il nuovo incarico potrebbe essere assunto solo dopo un anno dalla cessazione di quello politico.

E quanto ha chiarito Anac con Parere Anticorruzione approvato dal Consiglio dellAutorità del 25 maggio 2026, in risposta alla richiesta di un importante Comune del Lazio riguardo la possibilità di conferire lincarico di amministratore unico della società in house ad un consigliere comunale in carica.

Anac ha evidenziato come gran parte dellattività svolta dalla società in questione rientri nellalveo dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. Logica conclusione è quindi che al caso di specie si applica il d.lgs. n. 201 del 2022 e linconferibilità degli incarichi prevista allart. 6 del citato decreto. Nel dettaglio, la norma preclude – tra gli altri  ai componenti degli organi di indirizzo politico dellente preposto a vario titolo allindirizzo, alla vigilanza e al controllo del servizio, il conferimento di incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario nonché inerenti alla gestione del servizio.

Anac fa presente che, quanto allincarico in provenienza, il consigliere comunale è componente dellorgano di indirizzo politico dellente che esercita, congiuntamente con gli altri comuni soci, il controllo analogo sulla società di servizi di cui il consigliere dovrebbe diventare amministratore unico. Pertanto, scrive lAutorità, rientra senza dubbio tra gli incarichi di amministrazione cui si riferisce il citato art. 6, comma 4, lett. a).

Al riguardo, Anac rammenta che, diversamente da quanto indicato nel d.lgs. n. 39/2013, la posizione di amministratore rilevante ai fini dellapplicabilità dellart. 6 è idonea a ricomprendere un qualsiasi componente dellorgano dindirizzo dellente, secondo il generale approccio civilistico e commerciale. Pertanto, per la nomina del consigliere comunale in carica ad Amministratore Unico della società in house che gestisce servizi pubblici per il medesimo comune, scatta il divieto.

Fonte: ANAC, 08/06/2026