Il d.lgs. 36/2023 prevede, per la verifica di anomalia dell’offerta, una struttura monofasica del procedimento

Giu 5, 2026

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Il d.lgs. 36/2023, nel solco della disciplina del previgente d. lgs. n. 50 del 2016, prevede per la verifica di anomalia dellofferta una struttura monofasica del procedimento (non più trifasica, cioè articolata in giustificativi, chiarimenti, contraddittorio, come era nel vigore dellart. 87 del D.Lgs. n. 163 del 2006) e, pur consentendo alla Stazione Appaltante di fare luogo ad ulteriori approfondimenti istruttori successivi alla presentazione delle spiegazioni, non introduce alcun obbligo in tale senso (in tal senso: Cons. St., sez. V, 20 ottobre 2023 n. 9119 e 10 maggio 2023, n. 4731).

Ne consegue che non si può pretendere che la Stazione Appaltante automaticamente assegni un ulteriore termine per il supplemento istruttorio, trattandosi invece di una facoltà, da esercitarsi discrezionalmente.

Questo quanto ribadito da Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 04/06/2026, n. 2850:

15. Il Collegio ricorda che lart. 110 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina la sequenza del subprocedimento di verifica dellanomalia prevedendo che, in presenza di unofferta che appaia anormalmente bassa, le stazioni appaltanti richiedono per iscritto alloperatore economico le spiegazioni ritenute necessarie, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni (comma 3).

Ricevute le spiegazioni la stazione appaltante esclude lofferta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti (comma 5). La tempistica procedimentale stabilita dal Legislatore prevede che il contraddittorio sia articolato in una sola richiesta istruttoria, con assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per linoltro delle giustificazioni.

Sul punto anche la stessa giurisprudenza amministrativa ha sancito espressamente che in relazione alla previgente disciplina, assimilabile in parte qua a quella sopra richiamata di cui allart. 110, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023, per la verifica di anomalia dellofferta la legge prevede una struttura monofasica del procedimento (e non più trifasica, cioè articolata in giustificativi, chiarimenti, contraddittorio, comera, invece, nel regime disegnato dal previgente art. 87 d.lgs. n. 163/2006), e pur consentendo alla stazione appaltante di far luogo a ulteriori approfondimenti istruttori successivi alla presentazione delle spiegazioni, non introduce alcun obbligo in tal senso (inter multis, cfr. Cons. Stato, V, 26 luglio 2022, n. 6577; III, 11 maggio 2021, n. 3709 e 3710). In tale contesto, così come già lart. 97, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016, lattuale art. 110, comma 5, d.lgs. n. 36 del 2023 impone lesclusione dellofferta anomala «se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3», oppure se «lofferta è anormalmente bassa» in relazione ai parametri sub lett. a)-d) del medesimo comma 5 (cfr. Cons. Stato, V, 28 gennaio 2019, n. 690) (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 844/2025).

Appare dunque evidente che – diversamente da quanto sostiene il RTI Ricorrente – il Codice Appalti non impone alla Stazione Appaltante di reiterare la richiesta già formulata con la nota di avvio della verifica di anomalia, ma anzi prevede che la stessa debba escludere lofferta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti.

Il d.lgs. 36/2023, nel solco della disciplina del previgente d. lgs. n. 50 del 2016, prevede per la verifica di anomalia dellofferta una struttura monofasica del procedimento (non più trifasica, cioè articolata in giustificativi, chiarimenti, contraddittorio, come era nel vigore dellart. 87 del D.Lgs. n. 163 del 2006) e, pur consentendo alla Stazione Appaltante di fare luogo ad ulteriori approfondimenti istruttori successivi alla presentazione delle spiegazioni, non introduce alcun obbligo in tale senso (in tal senso: Cons. St., sez. V, 20 ottobre 2023 n. 9119 e 10 maggio 2023, n. 4731).

In senso del tutto analogo depone anche lart. 21 del Disciplinare che stabilisce una mera facoltà per Milano Serravalle di chiedere ulteriori chiarimenti.

Ne consegue che il RTI ricorrente non può pretendere che la Stazione Appaltante automaticamente assegni un ulteriore termine per il supplemento istruttorio, trattandosi invece di una facoltà, da esercitarsi discrezionalmente.

Né ancora può desumersi la sussistenza di un siffatto onere di contraddittorio, avanzato, dalla circostanza per cui sono stati analizzati solo 13 prezzi su 64 giustificati – 13 prezzi che, particolare non trascurabile, costituivano da soli circa la metà dellimporto giustificato – , ben potendo la stazione appaltante limitarsi alla richiesta di giustificativi con riferimento alle voci di costo più rilevanti, in grado di incidere sulla complessiva attendibilità dellofferta sì da renderla non remunerativa ed inidonea ad assicurare il corretto svolgimento del servizio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 4 luglio 2025 n. 5822).

16. In forza di quanto sopra esposto, la doglianza è, quindi, destituita di fondamento.

Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 05/06/2026