La stazione appaltante non deve oscurare dati e informazioni dell’offerta tecnica

Mag 26, 2026

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La stazione appaltante non deve oscurare dati e informazioni dellofferta tecnica

Questo al fine di consentire alloperatore economico interessato di contestare prontamente ed efficacemente innanzi al giudice la correttezza del procedimento

Al fine di consentire alloperatore economico interessato di contestare prontamente ed efficacemente innanzi al giudice la correttezza del procedimento, la stazione appaltante non deve procedere ad oscurare alcun dato, notizia o informazione, salvo in tutto o in parte lofferta tecnica per la quale loperatore abbia indicato le relative ragioni di oscuramento e le stesse siano state accolte. E quanto ha evidenziato lAutorità Nazionale Anticorruzione con Comunicato del Presidente n. 10 approvato dal Consiglio di Anac del 6 maggio 2026.

Il tema del bilanciamento tra diritto di accesso e riservatezza è stato affrontato anche dal parere del Consiglio di Stato n. 61 del 2026, chiarendo che quanto ai documenti messi a disposizione sulla piattaforma digitale non vi è ragione di oscurare alcun dato, notizia o informazione, salvo in tutto o in parte lofferta tecnica per la quale loperatore abbia indicato le relative ragioni e le stesse siano state accolte (ex art. 35, comma 4, lett. a) e art. 36, comma 3). La strumentalità e lindispensabilità di tali documenti per quei soggetti e la prevalenza dellinteresse pubblico allaccesso rispetto alla tutela degli altri interessi (privacy in particolare e ferma la particolarità della tutela dei segreti tecnici e commerciali, come accennato), risulta essere stata stabilita una volta per tutte ex ante dal legislatore. Tale principio è stato recepito pure nellultimo aggiornamento della Relazione Illustrativa al Bando tipo n.1/2023, approvato con delibera Anac n. 148 del 1° aprile 2026.

Larticolo 36 del Codice dei contratti pubblici prevede lostensibilità integrale a tutti i candidati e agli offerenti non definitivamente esclusi, dellofferta delloperatore economico aggiudicatario, unitamente ai verbali e agli atti, dati e informazioni presupposti dellaggiudicazione, nonché la reciproca messa a disposizione degli stessi documenti relativi agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria, salvo eventuale oscuramento in tutto o in parte dellofferta tecnica a fronte di una specifica richiesta delloperatore economico.

Fonte: ANAC, 26/05/2026