Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 21/04/2026 n. 4241 ha risposto al seguente quesito:
In base allart. 7, comma 2, all. II.14, del Dlgs 36/2023, le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dellappalto idoneo a riceverle& In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità. Esistono, quindi, altri atti che precedono temporalmente il registro di contabilità sui quali limpresa è chiamata a iscrivere le riserve. Lobiettivo della norma, come chiaramente indicato al comma 1 dello stesso art. 7, è quello di informare tempestivamente la stazione appaltante su eventuali situazioni critiche, in modo che la stessa possa attivarsi per eliminare o ridurre i problemi, ben prima della predisposizione degli atti contabili. Considerato quanto sopra, si chiede se: 1. Tra tali atti siano compresi i verbali predisposti durante lesecuzione dei lavori, la nota con cui limpresa trasmette il cronoprogramma, o la nota ad hoc con cui la ditta esplicita le riserve; 2. In assenza delliscrizione delle riserve su uno degli atti idonei precedenti il registro di contabilità, le riserve iscritte sul registro debbano considerarsi intempestive (qualora, ovviamente, la percezione del danno sia precedente il registro di contabilità).
Risposta aggiornata
Relativamente al punto 1), si rileva che lart. 7 co 2, dellallegato II.14 del Dlgs 36/2023, anche da voi richiamato, non elenca gli atti idonei per liscrizione delle riserve da parte dellappaltatore. Sebbene il registro di contabilità ne sia la sede naturale, da quanto indicato al suddetto co 2 si ricava che ogni atto che documenta uninterazione tra le parti sulla fase esecutiva è potenzialmente idoneo a ricevere la manifestazione del dissenso (riserva) purché sia idoneo a documentare il fatto pregiudizievole o la disposizione della DL/SA, sia formale, cioè rientra nel flusso procedimentale dellappalto, e sia idoneo a rendere edotta tempestivamente la stazione appaltante della contestazione. Pertanto la locuzione primo atto dellappalto idoneo a riceverle (art. 7 co. 2) può comprendere diversi documenti che precedono temporalmente la firma del registro di contabilità, tra cui i verbali di cantiere (verbali di consegna dei lavori totale o parziale, i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, e i verbali di nuovi prezzi); gli ordini di servizio, se limpresa intende contestare disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori che generano un onere immediato. Riguardo alle note formali e cronoprogramma, una nota ad hoc non sostituisce lobbligo di iscrizione nei documenti contabili ufficiali, ma serve a rispettare il requisito di tempestiva informazione previsto dal comma 1 dello stesso articolo 7 dellAll II.14 sopra richiamato. Relativamente al punto 2), se la percezione del danno o del fatto pregiudizievole avviene in un momento antecedente alla predisposizione del registro di contabilità, limpresa decade dal diritto di far valere la riserva se non lha iscritta sul primo atto idoneo che ha avuto occasione di firmare o ricevere; infatti si ricorda che le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dellappalto idoneo a riceverle, successivo allinsorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dellesecutore (art. 7 co2). Liscrizione effettuata solo sul registro di contabilità, se avvenuta dopo che limpresa ha già sottoscritto altri verbali o atti idonei relativi allo stesso scopo senza eccepire nulla, è considerata intempestiva e la pretesa è soggetta a decadenza. Si rimettono alla stazione appaltante le valutazioni relative al caso sottoposto.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 12/05/2026

