MIT: Requisiti generali – Divieto di intestazione fiduciaria di cui al D.P.C.M. n. 187/1991

Mag 11, 2026

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Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 21/04/2026 n. 4159 ha risposto al seguente quesito:

Lart. 1, c. 1, del D.P.C.M. n. 187/1991 dispone che Le società [&] aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare allamministrazione committente o concedente, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, lesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto [&] nonché lindicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nellultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.. La norma fa riferimento agli affidamenti di opere pubbliche. Tuttavia, lart. 98, c. 3, lett. e), del Codice prevede il divieto di intestazione fiduciaria di cui allart. 17 della L. n. 55/1990, laddove la violazione non sia stata rimossa, quale requisito di ordine generale che gli operatori economici devono possedere, senza distinzione di categorie. Pertanto, si chiede di chiarire se lobbligo di comunicazione di cui allart. 1, c. 1, del D.P.C.M. n. 187/1991 si applichi anche agli affidamenti di servizi e forniture.

Risposta aggiornata

In via preliminare si rappresenta che il D.P.C.M. del 11 maggio 1991, n. 187 è il Regolamento di attuazione, previsto dallart. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. In merito al quesito posto si evidenzia il Codice dei contratti pubblici ha esteso anche al settore delle forniture e dei servizi il divieto di intestazioni fiduciarie prevedendo in caso di violazione lesclusione dalle gare. La violazione di siffatto divieto rientrava già fra le cause di esclusione dallaffidamento degli appalti e dei subappalti, nel codice dei contratti -D.Lgs.163/2006 -che allart. 38, comma 1, lett. d) che prevedeva espressamente: Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli -appalti di lavori, forniture e servizi -[………….] i soggetti che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto allarticolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. La norma è stata riproposta nel codice dei contratti allart. 80 comma 5 lettera h) del D.lgs. 50/2016 e infine allart.98 comma 3 lett.e) dellattuale codice dei contratti (D.lgs.36/2023). Il divieto di intestazione fiduciaria risulta quindi essere un requisito generale per gli operatori economici che partecipano ai bandi pubblici in quanto permette di identificare la vera identità dei concorrenti.

Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 11/05/2026