INTRODUZIONE
Prima di addentrarci nellargomento ricordiamo qual è la definizione di Consorzio Stabile: Esso è un soggetto giuridico autonomo, formato da almeno tre imprese (consulenti, artigiani o società) che decidono di operare congiuntamente nel settore dei lavori pubblici per almeno 5 anni, dotandosi di una struttura tecnica comune. A differenza dei consorzi ordinari, agisce come unico concorrente nelle gare dappalto, permettendo alle consorziate di sommare i requisiti (cumulo). Ai sensi dellart. 67, comma 4 del d.lgs. 36/2023, i consorzi stabili devono indicare in offerta i consorziati designati per lesecuzione, assumendo responsabilità solidale con essi. La partecipazione del consorziato designato in altra forma (es. singola o altro raggruppamento) nella stessa gara, è causa di esclusione, salvo prova che la doppia partecipazione non influisca sulla gara, come definito nellart. 95, comma 1, lettera d). La sentenza in questione si è anche pronunciata sulla verifica facoltativa di anomalia dellofferta.
Sommario
- I Consorzi Stabili, natura dellesecuzione dei consorzi designati, esclusione per doppia partecipazione
- Nessun onere dichiarativo per la consorziata se non è designata esecutrice
- Verifica facoltativa di anomalia
I Consorzi Stabili, natura dellesecuzione dei consorzi designati, esclusione per doppia partecipazione
I consorzi stabili (art. 65, c. 2, lett. d e 66, c. 1, lett. g) devono indicare con dichiarazione per quali consorziati concorrono, altrimenti non vi sarebbe la corretta identificazione dellesecutore. Lesecuzione effettuata da parte dei consorziati indicati non configura subappalto. Il consorzio stabile è responsabile in solido con il consorziato per le prestazioni. La partecipazione del consorziato designato in altre forme (es. impresa singola o altro raggruppamento) determina lesclusione ai sensi dellart. 95, comma 1, lett. d), a meno che non si dimostri lassenza di influenza sulla gara. Si chiarisce quindi che la partecipazione contemporanea a una gara di un consorzio e di una sua consorziata non crea automaticamente conflitto di interessi. Non vi è conflitto di interessi o collegamento sostanziale presunto se la consorziata partecipa in proprio e non è, come detto, designata dal consorzio.
Nessun onere dichiarativo per la consorziata se non è designata esecutrice
Di conseguenza, la consorziata non ha lobbligo di dichiarare lappartenenza al consorzio se non è designata esecutrice. La decisione in esame separa e distingue la figura del consorzio che partecipa in proprio da quella in cui il consorzio designa una consorziata.
La sentenza sottolinea la distinzione tra la designazione per lesecuzione (che vincola) e la semplice partecipazione, confermando la legittimità della partecipazione disgiunta.
La partecipazione a un consorzio stabile non costituisce automaticamente prova di un unico centro decisionale ai sensi dellart. 67, comma 4, D.Lgs. 36/2023. Secondo il Consiglio di Stato, tale evidenza richiede la designazione per lesecuzione, distinguendo tra mera adesione e gestione comune della gara. Art. 67, comma 4, D.Lgs. 36/2023: La norma mira a preservare la concorrenza, ma la prova di un unico centro decisionale richiede elementi indiziari più concreti rispetto alla sola struttura consortile.
Verifica facoltativa di anomalia
La sentenza in esame ha anche argomentato relativamente alla verifica facoltativa di anomalia, asserendo che, la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nel decidere se attivare la verifica facoltativa dellanomalia dellofferta ai sensi dellart. 110 d.lgs. 36/2023, come ribadito dal Consiglio di Stato SEZ. III, 3/10/2025, n.7712. Tale scelta non richiede specifica motivazione e il sindacato giurisdizionale è limitato a macroscopica irragionevolezza o errore di fatto. Vi è pertanto una vera e propria Discrezionalità: La valutazione dellanomalia è una facoltà discrezionale e non un obbligo, se non nei casi in cui lofferta appaia anomala in base a elementi concreti. Motivazione: Non è necessaria una motivazione puntuale per il mancato esercizio della verifica facoltativa. Sindacato del Giudice: Il giudice amministrativo può intervenire solo in presenza di palese illogicità o errori decisivi. La giurisprudenza consolidata sottolinea un approccio anti-formalistico, privilegiando la sostanza dellofferta rispetto ai meri formalismi.
Fonte: Mediaconsult, 06/05/2026

