Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 21/04/2026 n. 4160 ha risposto al seguente quesito:
Lart. 116, comma 6, lett. e) D.Lgs. n. 36/2023 (che, nella sua formulazione, ripropone quanto già previsto dallart. 102, comma 7, lett. d-bis D.Lgs. n. 50/2016) individua quale causa di incompatibilità laver partecipato alla procedura di gara. A quale procedura di gara allude il Legislatore? Laver ad esempio meramente partecipato alla procedura per laffidamento della direzione lavori (senza vincere la gara) va o meno intesa come circostanza ostativa idonea ad integrare la fattispecie di cui allart. 116, comma 6, lett. e) D.Lgs. n. 36/2023 relativamente alla partecipazione delloperatore economico alla successiva gara di collaudo? Si chiede conferma che: la mera partecipazione alla procedura di affidamento di altri servizi tecnici (es. progettazione/direzione lavori), senza aggiudicazione della stessa (quindi senza sottoscrizione di alcun contratto) non precluda la partecipazione alla successiva gara per laffidamento del collaudo; la procedura di gara cui allude il Legislatore è quella dei lavori (nella diversa ipotesi di incompatibilità di cui allart. 116, comma 6, lett. c) D.Lgs. n. 36/2023, è pacifico che linciso finale esecuzione del contratto sia da intendersi riferito allesecuzione del contratto di lavori).
Risposta aggiornata
Lart. 116, comma 6 lett. e) del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. va interpretato secondo il criterio ermeneutico della ratio legis. Lo scopo della norma è quello di prevenire ed evitare la mancanza di terzietà e imparzialità (sia nei confronti della committenza, sia nei confronti dellappaltatore) che, invece, deve contraddistinguere la funzione di collaudo. Pertanto, si reputa che la procedura di gara a cui si riferisce la norma sia quella per laffidamento dei lavori, servizi o forniture da collaudare e/o da sottoporre a verifica di conformità.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 4/05/2026

