Loperatore economico non può giustificare ex post unindicazione irrisoria dei costi della manodopera sostenendo di averli inclusi allinterno delle spese generali, poiché tale operazione costituisce una rettifica postuma di un elemento essenziale e costitutivo dellofferta economica.
Questo quanto ribadito da Consiglio di Stato Sez. III, 16/04/2026, n. 3008:
14. Lodierna appellante, nello spazio ad essi dedicato, ha indicato costi per la manodopera pari a soli 35.000 euro. In sede di giustificazione di anomalia dellofferta, ha poi argomentato circa il fatto che i rimanenti oneri sarebbero coperti dalle spese generali indicate nellofferta stessa.
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo di aderire allorientamento secondo il quale i costi della manodopera non possono essere inseriti allinterno della voce dellofferta dedicata alle spese generali. Ha inoltre precisato che, anche a voler aderire allorientamento più permissivo, linserimento dei costi della mano dopera allinterno delle spese generali può essere ammessa per costi non distintamente indicati in offerta, e comunque per costi accessori e non, come nel caso in esame, per coprire praticamente quasi la totalità dei costi della mano dopera.
Tale ultima statuizione è condivisa dal Collegio e ciò è sufficiente a respingere tutti i motivi di appello.
Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 20/04/2026

