Incompatibile incarico di consigliere di Unione comuni e presidente di Finanziaria regionale
A seguito della procedura Anac, dimissioni dalla carica. Il caso riguarda una regione del Centro-Sud Italia
In base allarticolo 13 del d.lgs. n. 39/2013, esiste incompatibilità fra lincarico di Presidente di una Finanziaria regionale e la carica di componente del Consiglio di unUnione dei Comuni. È quanto ha ribadito Anac con delibera n. 115, approvata dal Consiglio dellAutorità del 1° aprile 2026, e riguardante una regione del Centro-Sud Italia.
Sussiste la violazione dellart. 13 co. 2 lett. b) del d.lgs. 39/2013 scrive Anac nel caso in cui il Presidente di un ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale assuma la carica di componente del Consiglio di unUnione di Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti nella stessa regione.
A seguito di avvio del procedimento da parte dellAutorità, il diretto interessato ha comunicato le sue dimissioni dallincarico di componente del Consiglio dellUnione.
Nellambito dellattività istituzionale svolta dallAutorità, era emersa infatti una presunta incompatibilità fra lincarico di Presidente della società regionale e la carica di componente del Consiglio dellUnione dei Comuni, assunta in qualità di Sindaco di un Comune della Regione.
La carica di componente del Consiglio dellUnione dei Comuni, assunta dal Presidente della Finanziaria regionale, dotato di deleghe gestionali dirette, a seguito di elezione a Sindaco scrive Anac -, rientra tra le cariche ritenute incompatibili dalla lettera b) del comma 2 dellart. 13 del d.lgs. n. 39/20133.
Il legislatore ha previsto le ipotesi di incompatibilità, a differenza di quelle di inconferibilità, come situazioni che si possono generare nel corso dello svolgimento degli incarichi. La rinuncia allincarico rivestito presso lUnione dei Comuni, di cui lUnione ha preso atto con successiva deliberazione, determina il venir meno dellipotesi di incompatibilità sollevata da Anac.
Occorre precisare scrive ancora lAutorità che precipuo scopo del d.lgs. n. 39/2013 è la tutela dellindipendenza delle cariche amministrative da indebite influenze provenienti dalla politica o da interessi privatistici e che, pertanto, la normativa individua situazioni di incompatibilità/inconferibilità dei soli incarichi amministrativi. In nessun modo possono desumersi dal testo normativo in esame conseguenze decadenziali rispetto a cariche politiche, che non possono essere messe in discussione in virtù delle norme sopra richiamate.
Fonte: ANAC, 15/04/2026

