Stazioni appaltanti tenute a verificare in proprio i requisiti degli aggiudicatari

Apr 14, 2026

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Stazioni appaltanti tenute a verificare in proprio i requisiti degli aggiudicatari

Non è consentito affidare ad operatori economici terzi il servizio di acquisizione della documentazione a comprova dei requisiti generali

Con il Comunicato del Presidente n. 8, approvato dal Consiglio dellAutorità del 1° aprile 2026, Anac è intervenuta sullo svolgimento dellattività di verifica dei requisiti da parte di operatori economici privati terzi diversi dalle stazioni appaltanti.
Nellambito dellordinaria attività di vigilanza, anche a carattere ispettivo, svolta dallAutorità Nazionale Anticorruzione, è emerso che talune stazioni appaltanti hanno affidato ad operatori economici terzi il servizio di acquisizione della documentazione a comprova dei requisiti generali.

In particolare, è stato rilevato il seguente modus procedendi: la stazione appaltante, ai sensi del d.lgs. 36/2023  Codice dei contratti pubblici, stipula uno specifico contratto di appalto con un operatore economico privato, il quale è delegato ad interloquire ed acquisire presso gli enti pubblici interessati la documentazione necessaria (es.: casellari giudiziali, documentazione antimafia ecc.); questultima è poi messa a disposizione della stazione appaltante che la valuta nellambito delle ordinarie attività di affidamento di contratti pubblici (es.: verifiche in ordine al possesso dei requisiti sia in fase di aggiudicazione che alla permanenza degli stessi in corso di esecuzione contrattuale).

Di recente lAutorità, con la Delibera 116 del 1° aprile 20261, ha chiarito che la verifica dei requisiti delloperatore economico (concorrente, aggiudicatario, appaltatore o altro)  intesa sia come acquisizione documentale che successiva valutazione  è attività necessariamente riservata alla stazione appaltante, in quanto espressione del proprium dellattività provvedimentale qualificante la gestione degli affidamenti pubblici e che non può essere delegata ad operatori economici privati.

Tale attività avviene mediante lutilizzo del FVOE 2.0, ormai prossimo ad una piena e completa interoperabilità tra le diverse banche dati.
Inoltre, il meccanismo di delega emerso in sede di vigilanza, oltre a porsi in contrasto con la normativa di riferimento, non consentirebbe allente pubblico che rilascia la documentazione di accertare leffettiva identità del richiedente, nella misura in cui i documenti talvolta sono solo apparentemente richiesti dalla stazione appaltante, ma invero acquisiti dalloperatore economico privato; sotto altro profilo, non appare chiaro se il titolare del dato (e cioè loperatore economico e i vari soggetti esponenziali sottoposti ai controlli di legge) sia consapevole del trattamento espletato anche da parte di soggetti diversi dalla stazione appaltante. Pertanto, Anac evidenzia nuovamente lanomalia di tale modus procedendi, anche a beneficio delle amministrazioni preposte al rilascio della documentazione utile.

Fonte: ANAC, 14/04/2026