Pantouflage, divieto di assunzione del direttore lavori comunale presso la ditta vincitrice dellappalto
Parere anticorruzione dellAutorità
Sussiste la violazione del divieto di pantouflage (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001) nel caso di assunzione da parte di unimpresa stradale dellingegnere assistente tecnico presso lufficio lavori pubblici di un comune, che ha svolto lincarico di direttore dei lavori di cui è risultata aggiudicataria la stessa ditta. E quanto ha disposto il Parere Anticorruzione approvato dal Consiglio dellAutorità del 1 aprile 2026.
Quanto alle funzioni del direttore lavori e della loro rilevanza nellambito dei procedimenti di adozione di atti negoziali ai fini dellapplicazione del divieto di pantouflage, fermo restando quanto già chiarito in precedenti pronunce, lAutorità ha effettuato unanalisi dettagliata delle attività svolte dallinteressato, dalla quale è emerso che lingegnere nellambito dellappalto in esame ha redatto vari documenti, tra cui due perizie di variante che sono state poi approvate con delibere di giunta e determinazioni del Responsabile del servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio.
Pur non avendo mai preso parte a sedute della giunta che riguardavano lapprovazione di atti nellambito dellappalto e neppure avuto nessun ruolo negli impegni di spesa in quanto approvati dal Responsabile del servizio Lavori pubblici, non vi è dubbio che, nellambito delle sue competenze, il direttore dei lavori abbia la possibilità di adottare atti e/o provvedimenti – o comunque partecipare alla formazione del loro contenuto – che incidono sulla sfera giuridica del contraente privato, modificandola anche unilateralmente.
Fonte: ANAC, 13/04/2026

