Una informazione può essere considerata fuorviante qualora, senza ricadere nelloggettiva falsità di quanto viene dichiarato dalloperatore, si caratterizza comunque per una parziale equivocità del suo contenuto, essendo la stessa finalizzata a uno scopo lato sensu ingannevole, poiché volta ad incidere in maniera apprezzabile sul processo valutativo-decisionale della Stazione appaltante, alterandone il momento formativo, elaborativo o conclusivo.
E laver copiato parte di unofferta tecnica di altri concorrenti in una diversa gara pubblica, salvo che ciò non afferisca a segreti tecnici o commerciali, non costituisce causa di esclusione.
Questo quanto stabilito da Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 08/04/2026, n. 552:
Secondo parte attrice, la -OMISSIS- avrebbe in tal modo fuorviato la valutazione della Commissione di gara, inducendola a ritenere che le proposte contenute nellofferta avanzata fossero frutto del proprio know how e della propria capacità imprenditoriale, meritando invece lesclusione per lesione del principio di fiducia, nonché per violazione degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, ovvero, in ogni caso, lassegnazione di un punteggio inferiore con riguardo a taluni dei criteri di valutazione (in particolare, nn. 2 e 6).
7.1. Le richiamate censure non meritano condivisione, posto che le circostanze rappresentate dalla ricorrente, quandanche in ipotesi oggetto di positivo riscontro, non costituiscono comunque elementi sufficienti ad integrare un illecito professionale grave ai sensi dellart. 98 del d.lgs. n. 36/2023.
7.2. Invero, una informazione può essere considerata fuorviante qualora, senza ricadere nelloggettiva falsità di quanto viene dichiarato dalloperatore, si caratterizza comunque per una parziale equivocità del suo contenuto, essendo la stessa finalizzata a uno scopo lato sensu ingannevole, poiché volta ad incidere in maniera apprezzabile sul processo valutativo-decisionale della Stazione appaltante, alterandone il momento formativo, elaborativo o conclusivo.
Nel caso di specie, tuttavia, alla luce delle specifiche contestazioni sollevate da parte attrice, non può ritenersi, già concettualmente in via astratta, che lofferta tecnica della -OMISSIS- presenti le suddette caratteristiche, considerato che i contenuti di tale proposta, anche nelle parti asseritamente fatte oggetto di un presunto plagio ad opera della concorrente, non avrebbero comunque alcuna portata equivoca o ingannatoria per la Stazione appaltante rispetto agli elementi offerti dalla partecipante.
Del resto, ciò di cui si duole realmente parte ricorrente in questa sede – e che la stessa intende erroneamente di voler sussumere nellalveo di una condotta rilevante ai sensi dellart. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 – è, in verità, la condotta posta in essere dallaggiudicataria ai danni del Raggruppamento e consistente nellaver inserito, allinterno della propria offerta tecnica della gara per cui è causa, talune parti di una precedente offerta avanzata dalla Socioculturale in una diversa procedura.
Ma tale profilo non afferisce né incide, comunque, sul piano valutativo o decisionale dellAmministrazione, non inerendo, dunque, allo svolgimento e agli esiti della procedura di gara.
A ciò si aggiunga che, come è stato già condivisibilmente sottolineato, laver copiato parte di unofferta tecnica di altri concorrenti in una diversa gara pubblica, salvo che ciò non afferisca a segreti tecnici o commerciali (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, I, n. 598/2022), non costituisce causa di esclusione di un operatore dalla gara, essendo invero fisiologico, nella dinamica concorrenziale, che ogni partecipante arricchisca le proprie metodologie operative anche grazie al confronto con gli altri competitor e sulla base di passate esperienze (in tal senso, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 2228/2024).
Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 09/04/2026

