Le disposizioni di diritto interno che disciplinano il potere di intervento in autotutela della P.A., così come interpretato dalla giurisprudenza prevalente, non contemplano espresse previsioni di autotutela doverosa (ex art. 21 quinquies e art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990). Questo stabilisce il Tar, a fronte di ricorso avverso silenzio-rifiuto su istanza di autotutela affinché la stazione appaltante disponesse la revoca dellaggiudicazione.
Lappalto veniva infatti affidato alla controinteressata per il maggior punteggio dalla stessa conseguito per la disponibilità di un centro di cottura nel territorio del Comune. Tuttavia, successivamente alla aggiudicazione, la controinteressata perdeva la disponibilità di quellimpianto.
Per tale ragione, la ricorrente (seconda graduata) indirizzava al Comune una istanza di autotutela affinché lente disponesse la revoca dellaggiudicazione e procedesse ad affidarle lappalto.
Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 01/04/2026, n. 2206 così si esprime:
5. Il ricorso è inammissibile.
Le disposizioni di diritto interno che disciplinano il potere di intervento in autotutela della P.A., così come interpretato dalla giurisprudenza prevalente, non contemplano espresse previsioni di autotutela doverosa (ex art. 21 quinquies e art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990).
Né il potere di autotutela è coercibile dallesterno attraverso listituto del silenzio-inadempimento ai sensi dellart. 117 c.p.a., salvo i casi normativamente e tassativamente stabiliti di autotutela doverosa e casi particolari legati ad esigenze conclamate di giustizia (così Cons. Stato, sez. VI, 06 aprile 2022, n. 2564).
5.1 In particolare, il giudice amministrativo ha ritenuto sussistente unipotesi di autotutela doverosa nei casi di decadenza dagli incentivi quale conseguenza del generale principio contenuto allart. 75 del d.P.R. n. 445/2000 (Consiglio di Stato, sez. VI, 31.12.2019, n. 8920, secondo cui i casi normativi definiti di autotutela doverosa … non sono affatto eccezioni alla regola generale posta dallart. 21 nonies … ma costituiscono forme ben definite dautotutela doverosa) nonché delle istanze di esercizio dei poteri inibitori, conformativi o repressivi previsti dallart. 19, commi 3 e 4, della l. 241/1990 provenienti da un terzo che assume di essere leso dallattività da altri intrapresa in forza di una S.C.I.A., laddove sia decorso il termine ivi previsto (T.A.R. Veneto, sez. II, 17.3.2023, n. 356) e, ancora, sulla base della giurisprudenza europea, nei casi di atti amministrativi anticomunitari, ovvero adottati sulla base di uninterpretazione del diritto europeo ritenuta errata da una successiva sentenza interpretativa della Corte di Giustizia (Consiglio di Stato, sez.VI, 16 maggio 2023, n.4862).
Infine, la giurisprudenza soltanto in casi del tutto eccezionali e rari, connotati da tratti di evidente peculiarità, ha ritenuto sussistente un obbligo di adozione di un provvedimento espresso (di accoglimento o di rigetto dellistanza di riesame), per ritenute ragioni di equità e giustizia (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 9.1.2020, n. 183).
Tali ultimi casi sono definibili come ipotesi con tratti di peculiarità che giustificano la non operatività del principio generale della insussistenza di un obbligo di provvedere sulla domanda di ritiro in autotutela di un precedente provvedimento adottato dallamministrazione.
6. Lesercizio del potere di autotutela, anche nella materia dei contratti pubblici, conserva la natura di potere discrezionale a fronte del quale non è configurabile un obbligo a provvedere in capo allamministrazione.
Questo principio è espresso, in particolare, allart. 122, comma 1, del codice dei contratti pubblici che disciplina le ipotesi in cui si verificano sopravvenienze nel corso dellesecuzione del contratto di appalto e che scolpisce come facoltativo il potere dellamministrazione di procedere alla risoluzione del contratto di appalto.
7. Ritiene il Collegio che nel caso di specie non vengano in rilievo speciali esigenze di equità e giustizia, tali da determinare in capo al Comune il dovere di procedere ad annullare in autotutela laggiudicazione ovvero di risolvere il contratto stipulato con la controinteressata.
Ed infatti, la perdita del punto cottura costituisce circostanza valutabile dallamministrazione ai fini della opportunità della conservazione del contratto, tenendo in considerazione la capacità della aggiudicataria di garantire il servizio mediante lutilizzo degli altri punti cottura a sua disposizione.
Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 02/04/2026

