Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 02/03/2026 n. 4041 ha risposto al seguente quesito:
Premesso che questa S.A. ha indetto procedura di appalto integrato, in vigenza del D.Lgs. 36/2023, utilizzando un progetto definitivo a base di gara con il prezzario regionale 2023, si richiede quale prezzario debba essere utilizzato se quello di gara o quello attualmente vigente (nel caso di specie II semestre anno 2025) per la redazione del progetto esecutivo da parte delloperatore aggiudicatario. Inoltre, nellipotesi debba essere utilizzato il prezzario regionale vigente, si richiede se tale aggiornamento prezzi comporti un automatico adeguamento dellimporto contrattuale, sia per lammontare dei lavori che per la rideterminazione dei corrispettivi dei progettisti dellesecutivo.
Risposta aggiornata
In merito al quesito posto, al fine di inquadrare la normativa di riferimento, si evidenzia che lart. 41 comma 13 D.lgs.36/2023 prevede che le Stazioni Appaltanti sono tenute a fare puntuale riferimento ai prezzi correnti alla data dellapprovazione del progetto riportati nei prezzari regionali aggiornati annualmente. Specialmente negli appalti integrati è fondamentale lequilibrio economico-contrattuale e dunque, passare dal prezziario di gara (PFTE) a quello aggiornato per la redazione del progetto esecutivo. Listituto dei prezzari regionali ha, infatti, da un lato la funzione, nellinteresse precipuo delle stazioni appaltanti e della collettività, di assicurare la serietà dellofferta e la qualità delle prestazioni dallaltro, ha la funzione di regolare il mercato delle opere pubbliche e di prevenirne le storture. Limpiego di parametri eccessivamente bassi (o, viceversa troppo elevati), comunque non in linea con le caratteristiche reali del settore imprenditoriale (come declinate in concreto con riguardo a un dato territorio e ad uno specifico frangente temporale), è in grado, infatti, di alterare il gioco della concorrenza ed impedire laccesso al mercato in condizioni di parità. Proprio al fine di non alterare gli interessi delle parti coinvolte in un contratto pubblico, il nuovo codice dei contratti ha inserito una significativa innovazione, da un lato ha codificato lobbligatorietà dellinserimento delle clausole di revisione prezzi contrattuali (articolo 60) e dallaltro , con la disposizione di cui allart. 9 Principio di conservazione dellequilibrio contrattuale, ha inteso codificare una disciplina generale da applicare per la gestione delle sopravvenienze che possono determinare una alterazione nellequilibrio contrattuale che, sulla base di concrete circostanze, riconosce alla parte svantaggiata il diritto alla rinegoziazione. Per attuare il principio di conservazione dellequilibrio contrattuale, come disposto dal comma 5 dellart.9 del D.Lgs.36/2023, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120 del codice dei contratti. In ogni caso loperatività del principio del riequilibrio contrattuale non è necessariamente assistito da automatismi, specie nelle ipotesi in cui occorra individuare il presupposto normativo nellarticolo 120, espressamente richiamato dallarticolo 9. E fatta salva la facoltà per la stazione appaltante di disciplinare preventivamente tale fattispecie nei documenti di gara. Sulla base della suddetta normativa e dello specifico contenuto negoziale valuti la stazione appaltante gli adempimenti amministrativi da adottare alle fattispecie di che trattasi.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 26/03/2026

