Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 02/03/2026 n. 4053 ha risposto al seguente quesito:
Lart. 1 comma 3 dellAllegato II.2 bis prevede che nel caso di fornitura a esecuzione istantanea non si applica la revisione prezzi, la quale va invece applicata ai contratti di durata. Nel caso di un contratto misto che prevede come prestazione prevalente la fornitura a esecuzione istantanea e accessoriamente un servizio di assistenza di 36 mesi, con pagamento a forfait al momento dellesecuzione della fornitura, è corretto non prevedere la clausola di revisione prezzi e conseguentemente alcuno stanziamento nel QE? In alternativa, scorporando limporto dellassistenza, è corretto limitare la clausola di revisione prezzi (e la relativa voce nel QE) alla sola componente relativa alla fornitura?
Risposta aggiornata
In merito al quesito posto si precisa che il comma 1 dellart.60 prevede che nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio linserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto. In aderenza a quanto previsto lart. 1 comma 3 dellAllegato II.2 bis la clausola della revisione dei prezzi trova applicazione per i soli contratti di durata. In un appalto misto, come quello in esame, la clausola della revisione dei prezzi dovrà, pertanto, essere applicata alla sola componente dei servizi (contratto di 36 mesi) nel rispetto della normativa pervista dallart. 60 e dalla Sezione III dellAll. II.2.bis del Codice dei contratti.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 25/03/2026

