FOCUS “Premio di accelerazione e accordi di collaborazione: le nuove indicazioni operative del MIT nella fase esecutiva degli appalti”

Mar 25, 2026

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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto con un pacchetto organico di atti composto da Linee guida sul premio di accelerazione, Circolare sugli accordi di collaborazione e Modello di accordo, in attuazione dellarticolo 126 e dellarticolo 82 bis del d.lgs. 36 del 2023, nonché dellAllegato II.6 bis, nel quadro degli obiettivi connessi al PNRR.

Lintervento ministeriale si colloca in una fase applicativa in cui entrambi gli istituti hanno evidenziato criticità rilevanti, soprattutto nella gestione esecutiva dei contratti pubblici.

Il quadro normativo: art. 126 e art. 82 bis del Codice dei contratti pubblici  Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Larticolo 126 del Codice disciplina in modo unitario il sistema delle penali per ritardo e del premio di accelerazione, configurando questultimo come strumento incentivante connesso alla riduzione dei tempi contrattuali.

Larticolo 82 bis, introdotto in sede di correttivo, tipizza invece gli accordi di collaborazione tra amministrazioni, collocandoli al di fuori dellambito degli affidamenti a titolo oneroso e ancorandoli a presupposti sostanziali rigorosi.

LAllegato II.6 bis rafforza tale impostazione, chiarendo che laccordo deve essere funzionale allo svolgimento di attività istituzionali comuni e non può essere utilizzato per eludere le regole dellevidenza pubblica.

Le Linee guida e la Circolare del MIT intervengono per delimitare in modo puntuale lambito applicativo di entrambi gli istituti, riducendo le aree di incertezza interpretativa e incidendo direttamente sulla redazione dei documenti di gara e sulla gestione dellesecuzione.

Il premio di accelerazione: dalla previsione astratta alla costruzione tecnica ex ante

Criticità emerse nella prassi

Nella prima fase applicativa del Codice, il premio di accelerazione è stato talvolta utilizzato in modo non coerente con la struttura del cronoprogramma contrattuale. In diversi casi si è assistito a:

  • cronoprogrammi generici o poco scanditi;
  • anticipazioni difficilmente misurabili;
  • riconoscimenti fondati su valutazioni maturate in corso dopera.

In tale contesto, il premio ha rischiato di assumere una funzione compensativa anziché incentivante, con effetti distorsivi rispetto alla ratio dellarticolo 126.

La centralità del cronoprogramma

Le Linee guida individuano un principio dirimente: la clausola premiale deve essere costruita prima della gara e non può essere generica né scollegata dal cronoprogramma esecutivo.

Le stazioni appaltanti sono chiamate a definire nei documenti di gara:

  • il termine contrattuale di riferimento;
  • la metodologia di computo dei giorni di anticipo;
  • indicatori oggettivi per misurare lultimazione anticipata;
  • parametri tecnici di verifica ancorati agli atti di contabilità e al giornale dei lavori;
  • leventuale articolazione in scaglioni temporali progressivi;
  • lincidenza di sospensioni, proroghe e varianti sulla misurazione dellanticipazione.

Un cronoprogramma eccessivamente ampio o strutturato su fasi non verificabili rende strutturalmente fragile la clausola premiale e può esporre lamministrazione a contestazioni in sede di collaudo o di controllo.

Presupposti di spettanza

Il premio è riconoscibile solo in presenza congiunta di:

  • ultimazione anticipata dellintera opera rispetto al termine contrattuale risultante dal cronoprogramma approvato;
  • corretta esecuzione accertata in sede di collaudo o di certificato di regolare esecuzione;
  • assenza di vizi o difformità incidenti sulla funzionalità dellopera;
  • tracciabilità puntuale dellavanzamento nei registri contabili.

Lanticipazione deve essere reale, misurabile e riferita allopera nel suo complesso, non a singole lavorazioni.

Criteri di quantificazione

Le Linee guida propongono un criterio parametrico pari allo 0,10 per cento dellimporto contrattuale, al netto degli oneri per la sicurezza, per ciascun giorno di anticipo, con un limite massimo del 10 per cento.

È ammessa una modulazione motivata in relazione alla natura e complessità dellintervento e alle disponibilità finanziarie, purché tale modulazione sia definita ex ante nei documenti di gara.

Termine contrattuale e proroghe

Il riferimento resta il termine contrattuale fissato nel contratto. Le proroghe assumono rilievo solo se espressamente disciplinate come nuovo termine di riferimento. In difetto, resta fermo il termine originario.

La regola mira a evitare ricalcoli ex post suscettibili di alterare lequilibrio contrattuale.

Copertura finanziaria

Le fonti di copertura individuate sono:

  • la voce imprevisti del quadro economico;
  • le economie da ribasso dasta, nei limiti consentiti e nel rispetto dei vincoli di destinazione, anche in relazione alle milestone PNRR.

In assenza di copertura effettivamente utilizzabile, il premio può restare formalmente previsto ma non diventa esigibile.

Tracciabilità e responsabilità istruttoria

Il riconoscimento del premio richiede un percorso procedurale strutturato:

  • istanza dellappaltatore;
  • attestazione del direttore dei lavori in ordine alleffettiva anticipazione e alla conformità dellopera;
  • proposta di liquidazione del RUP.

La documentazione deve consentire la ricostruzione analitica del computo dei giorni di anticipo e del vantaggio temporale effettivamente conseguito.

Gli accordi di collaborazione: delimitazione sostanziale e verifica in concreto

La tipizzazione dellistituto

Larticolo 82 bis del Codice configura laccordo di collaborazione come strumento fondato su:

  • interesse pubblico condiviso;
  • contributo effettivo di tutte le amministrazioni coinvolte;
  • assenza di corrispettivo quale conseguenza della natura cooperativa del rapporto.

Listituto si colloca al di fuori della logica dellaffidamento di servizi e non può costituire uno strumento alternativo alle procedure di evidenza pubblica.

La Circolare MIT: impostazione restrittiva

La Circolare adotta un approccio rigoroso, volto a prevenire utilizzi distorsivi.

Sono escluse dallambito applicativo attività:

  • standardizzate;
  • ripetitive;
  • riconducibili al mercato dei servizi.

È richiesta una verifica in concreto del rapporto, con accertamento di:

  • soggetto che svolge le attività;
  • grado di autonomia decisionale;
  • responsabilità operative;
  • incidenza sulle determinazioni finali.

Oggetto e durata devono essere chiaramente delimitati, escludendo schemi di supporto tecnico continuativo o formule aperte.

Funzione organizzativa e PNRR

Gli accordi sono ammessi quale strumento organizzativo idoneo a rafforzare il coordinamento tra amministrazioni, specie in contesti complessi o interistituzionali.

Il collegamento agli obiettivi temporali del PNRR non consente deroghe ai presupposti sostanziali. Lesigenza di rispettare milestone e target non legittima compressioni delle condizioni di legittimità dellistituto.

Il coordinamento tra premio di accelerazione e accordi di collaborazione

Le indicazioni ministeriali chiariscono che i due strumenti operano su piani distinti e non sono cumulabili con riferimento al medesimo risultato temporale.

Il premio di accelerazione:

  • è strumento contrattuale;
  • è rivolto alloperatore economico;
  • è ancorato al cronoprogramma e allesecuzione materiale dellappalto.

Laccordo di collaborazione:

  • opera sul piano organizzativo;
  • incide sul coordinamento tra amministrazioni;
  • non introduce meccanismi premiali.

Qualora lanticipazione dei tempi sia già valorizzata mediante il premio ex articolo 126, non può essere ulteriormente incentivata attraverso strumenti collaborativi che producano effetti equivalenti.

I due istituti possono coesistere solo se restano funzionalmente distinti: laccordo incide sullorganizzazione amministrativa, il premio incentiva la performance esecutiva dellappaltatore.

Profili operativi per le stazioni appaltanti

Lintervento del MIT comporta una responsabilizzazione a monte delle stazioni appaltanti.

In particolare:

  • il premio di accelerazione deve essere costruito in sede di progettazione della gara, con cronoprogramma analitico e copertura finanziaria individuata;
  • sono esclusi riconoscimenti discrezionali o fondati su valutazioni successive allesecuzione;
  • gli accordi di collaborazione richiedono una verifica sostanziale del contributo effettivo delle amministrazioni coinvolte;
  • non è consentito utilizzare laccordo per disciplinare prestazioni assimilabili a servizi esternalizzabili.

La scelta dello strumento deve avvenire prima dellavvio della procedura o della fase esecutiva, in coerenza con la criticità organizzativa o temporale da affrontare.

Lintervento ministeriale, nel suo complesso, restringe larea delle interpretazioni elastiche e consolida un approccio improntato a programmazione, tracciabilità e coerenza funzionale degli strumenti, in linea con la logica di responsabilizzazione e di controllo della fase esecutiva che permea il nuovo Codice dei contratti pubblici.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 25/03/2026