Il CCNL Metalmeccanici non è “equivalente” al CCNL Edilizia

Mar 24, 2026

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Il CCNL(Metalmeccanici) non garantisce le medesime tutele economiche di quello indicato negli atti di gara dalla Stazione appaltante (Edilizia).

Il Tar Lazio ribadisce T.A.R., Bologna, Sez. II, 20/02/2026 n. 325 (il giudizio di equivalenza deve avere ad oggetto esclusivamente i due CCNL … dovendosi dunque la comparazione circa lidentità o equiparabilità delle tutele riguardare solo i contratti collettivi … In giurisprudenza del resto la tesi sin qui prevalente va proprio nel senso che limpegno del concorrente a garantire un superminimo non è idoneo a colmare le differenze sostanziali esistenti sul piano economico tra i due CCNL posti a raffronto … In definitiva lequivalenza economica di cui all art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, si fonda sul confronto tra sistemi retributivi collettivi, aventi carattere generale e astratto, non su trattamenti economici fattuali, cioè effettivamente applicati ai singoli lavoratori), e respinge il ricorso avverso lesclusione.

Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. IV, 23/03/2026, n. 5361:

13. Con un terzo ordine di censure la ricorrente contesta nel merito il giudizio di non equivalenza espresso dalla stazione appaltante.

In proposito va ricordato che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il giudizio di equivalenza delle tutele costituisce espressione della discrezionalità tecnica di cui la stazione appaltante è titolare nella cura del pubblico interesse affidatole dalla legge e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente affetta da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti (T.A.R. Torino, sez. II, 18 aprile 2025, n. 689; T.A.R. Napoli, sez. IV, 30 ottobre 2025, n. 7073). Sicché, compito del Collegio [sarà] quello di valutare se lattività istruttoria condotta dal RUP sia complessivamente corretta e se il risultato al quale egli è pervenuto non sia irragionevole, illogico o viziato da travisamento dei fatti (T.A.R. Roma, sez. II-bis, 18 giugno 2025, n. 12007).

Tanto premesso, il Collegio ritiene che le censure di parte ricorrente non facciano emergere abnormità o errori di fatto nelle valutazioni impugnate, né violazioni procedurali, per le ragioni di seguito espresse.

In primo luogo va ribadito che la stessa ricorrente, nel corso del giudizio di equivalenza, ha ritenuto che – al fine di garantire tutele economiche e normative non inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL Edilizia Aziende Industriali (F012), pur applicando alla società XXX S.r.l. il CCNL Metalmeccanica Industria (C011) – fosse necessario introdurre una serie di clausole di salvaguardia economica idonee a realizzare una condizione di equivalenza delle tutele rispetto al CCNL F012, sotto i profili: normativo (maggiorazioni e controlli); economico (RGA + ITS).

In altri termini la stessa ricorrente ha riconosciuto che le tutele apprestate dai due contratti collettivi in considerazione non sono equivalenti, al punto da proporre lintroduzione di una serie di correttivi ad hoc necessari per bilanciare le minori tutele del CCNL Metalmeccanica.

In secondo luogo, dallesame provvedimento di esclusione risulta che …. abbia indicato compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto non equivalenti le tutele economiche e normative del CCNL Metalmeccanica rispetto a quelle previste dal CCNL Edilizia, completando listruttoria anche attraverso lacquisizione di un parere di un esperto in materia giuslavoristica.

Il provvedimento impugnato, dunque, dopo aver analizzato puntualmente ogni singola divergenza tra le due forme di tutela, è approdato alla motivata conclusione circa linferiorità delle tutele garantite dal CCNL Metalmeccanica.

LAmministrazione ha puntualmente indicato le ragioni per le quali non sussiste la dedotta equivalenza delle tutele e, anche con i propri scritti difensivi, ha preso puntuale posizione sulle contestazioni di merito di parte ricorrente in ordine alle scelte effettuate, formulando valutazioni logiche e coerenti che resistono integralmente al sindacato di legittimità, specie considerando che:

– la ricorrente non mette in discussione, quanto al versante economico, la non equivalenza tra i due contratti collettivi in ordine allimporto della retribuzione annua lorda, che risulta di gran lunga maggiore nel CCNL Edilizia (sul punto cft. T.A.R. Bologna, Sez. II, n. 325/2026 secondo cui il CCNL Metalmeccanico ha infatti una RAL (Retribuzione Annuale Lorda) sensibilmente inferiore a quella prevista dal CCNL Edile);

– non appare persuasiva largomentazione con la quale la ricorrente sostiene che liscrizione e la contribuzione alla cassa edile rappresenta un onere, e non un vantaggio, per i lavoratori delledilizia: infatti, è vero il contrario in quanto il relativo onere è quasi interamente posto a carico del datore di lavoro e il lavoratore ne ritrae solo benefici in termini di tutela economica e normativa (quali gli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia, i premi di anzianità professionale edile, le prestazioni sanitarie integrative e i sussidi per malattia, infortunio, maternità, la formazione professionale e la sicurezza sul lavoro). Ne consegue che lomessa dimostrazione da parte della ricorrente dellesistenza di forme equivalenti di tutela nel settore Metalmeccanica rappresenta uno scostamento significativo che correttamente è stato considerato dalla stazione appaltante ostativo a un giudizio di effettiva equivalenza.

In conclusione, non ravvisandosi profili di abnormità o manifesta illogicità nella valutazione operata dalla stazione appaltante, anche il motivo in esame merita di essere respinto.

Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 24/03/2026