Consorzio stabile: laddove non sia il consorzio ad eseguire i lavori, bensì una o più consorziate esecutrici, queste ultime devono essere qualificate

Mar 20, 2026

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Nei consorzi stabili, se lesecuzione dei lavori è affidata a una o più consorziate esecutrici, sono queste ultime che devono essere qualificate (in proprio o tramite avvalimento formale).

Con il correttivo, dunque, è stato superato il principio del cumulo alla rinfusa

Questo quanto ribadito da Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 19/03/2026, n. 889:

Tale evidenza fattuale porta a escludere, conseguentemente, che il Consorzio ricorrente abbia preso parte alla procedura di gara per cui è causa avvalendosi del sistema di partecipazione c.d. mista, mediante cui il Consorzio esegue parte del contratto in proprio e parte tramite la consorziata, non emergendo da alcun documento validamente prodotto in sede di gara che xxx s.r.l., quale impresa designata come esecutrice, …eseguirà le lavorazioni rientranti nella categoria OG7 per una quota pari al 54,09%, ossia per una quota specifica e predeterminata.

12.2. Ciò posto, la questione dirimente ai fini del decidere attiene, allora, alla corretta applicazione dellart. 67, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.lgs. n. 209/2024 (cd. Correttivo), entrato in vigore il 31.12.2024 e applicabile, ratione temporis, allappalto in questione, che prevede quanto segue:

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per lammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dallallegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui allarticolo 65, comma 2, lettera d):

a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dellarticolo 1043.

La nuova formulazione normativa – la cui finalità è quella di garantire il concreto possesso, da parte del soggetto esecutore, dei requisiti di partecipazione – implica che limpresa consorziata c.d. esecutrice (nel caso di specie xxx s.r.l., come riportato nel citato DGUE del Consorzio ricorrente) debba essere qualificata in proprio o mediante avvalimento formale, non potendosi (più) giovare di alcun avvalimento tacito o ex lege delle risorse del consorzio, secondo il previgente principio del c.d. cumulo alla rinfusa.

Più concretamente, pur a fronte di una ritenuta unicità del consorzio non necessario, laddove non sia il consorzio, nella sua interezza e con i suoi mezzi, ad eseguire la prestazione, bensì una o più consorziate indicate come esecutrici, sono queste ultime a dover essere qualificate, non essendo logicamente concepibile che sia un soggetto non qualificato e, quindi, in teoria, privo dei mezzi adeguati, ad eseguire la prestazione dovuta (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 29 luglio 2025, n. 2481).

Come si legge nella Relazione illustrativa del c.d. Correttivo, lutilizzo dei requisiti in sede di gara deve essere sempre effettivo e realmente corrispondente ad una concreta disponibilità di mezzi, attrezzature e organico (cfr., in particolare, pag. 10).

Ne discende, quindi, che nel caso di partecipazione alla gara del consorzio con designazione di una o più consorziate per lesecuzione dei lavori, questultime devono essere qualificate in proprio (cioè senza fare ricorso al cumulo con le qualificazioni di altri soggetti non designati) mentre, nel caso in cui siano sprovviste dei requisiti, possono utilizzare i requisiti maturati in proprio dal consorzio e/o i requisiti posseduti dalle imprese non designate,  in tal caso, senza lautomatismo della qualificazione cumulativa, ma solo con le forme e le modalità dellavvalimento ordinario, di cui allarticolo 1043 (cfr. in termini, Cons. Stato, parere della Commissione Speciale del 27 novembre 2024, reso sullo schema del Correttivo).

Qualora, quindi, il consorzio intenda eseguire le prestazioni con la propria struttura, il criterio del cumulo ne garantisce automaticamente la qualificazione (poiché i requisiti eventualmente posseduti in proprio si sommano a quelli posseduti dalle imprese consorziate).

Laddove, invece, il consorzio intenda designare una consorziata per lesecuzione, questa diventa co-concorrente ai fini della qualificazione, dovendo quindi risultare qualificata in proprio, anche mediante ricorso al comune avvalimento, il quale potrà avvenire:

– a carico dello stesso consorzio, ma solo per i requisiti maturati da questultimo in proprio e senza automatismi, cioè sempre in base ad un apposito contratto di avvalimento ex art. 104 del D.lgs. 36/2023;

– a carico di altre imprese, ma solo ai sensi e nelle forme di cui allarticolo 104 del D.lgs. 36/2023.

12.3. Ebbene, la parte ricorrente, e questo costituisce un dato pacifico, ha chiesto di partecipare alla procedura di gara per cui è causa come Consorzio Stabile già costituito ai sensi dellart. 65, comma 2 lett. d) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i..

Prendendo parte alla procedura nelle vesti di Consorzio stabile, la parte risulta quindi sottoposta alla disciplina prevista dal predetto art. 67, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023, nel testo modificato dal D.lgs. n. 209/2024.

Il caso in esame riguarda, infatti, la fattispecie di cui alla lett. c) del citato art. 67, comma 1, concernente i lavori che il consorzio non esegue esclusivamente con la propria struttura, ma che sono eseguiti tramite le consorziate indicate in sede di gara e per i quali è espressamente richiesto il possesso in proprio dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi, salvo il ricorso, come sopra precisato, allavvalimento.

Lassenza, in capo a xxx s.r.l., della qualificazione richiesta dalla lex specialis ai fini dellesecuzione dei lavori – ossia la categoria OG7 classifica IV –, pertanto, ha correttamente determinato lesclusione dalla procedura del Consorzio ricorrente, in difetto di uno specifico requisito di partecipazione che, in presenza di unimpresa designata esecutrice dei lavori, deve necessariamente essere imputabile a questultima.

Il suddetto requisito non può che essere posseduto (in proprio o tramite avvalimento) necessariamente anche da tale soggetto giuridico, che sotto il profilo della qualificazione si configura come impresa autonoma rispetto allentità consortile, come oggi risulta espressamente previsto dal richiamato quadro normativo di riferimento.

Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 20/03/2026