Il ribasso del 100% sulla quota ribassabile dei servizi tecnici è legittimo (il restante 35 per cento dellimporto da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte).
il ribasso pari al 100% non è in contrasto con il divieto di gratuità delle prestazioni di natura intellettuale, perché vi è una parte fissa (65%), non ribassabile, idonea a garantire la remunerazione della prestazione.
Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. II, 18/03/2026, n. 5142:
15. In secondo luogo, anche linterpretazione funzionale-teleologica degli atti di gara, volta ad individuare il significato più coerente con la ratio della disposizione interpretata, alla luce della normativa in materia, stride con la prospettiva di parte ricorrente.
15.1 Segnatamente, in tema di ammissibilità o meno del ribasso sullimporto dei servizi tecnici professionali nellambito di un appalto integrato, il legislatore è, di recente, intervenuto con il D.lgs. n. 209/2024, introducendo allart. 41, Livelli e contenuti della progettazione, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, i commi da 15-bis a 15-quater.
15.2 In particolare, ai sensi del comma 15-bis dellart. 41: In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dellallegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dellindividuazione dellimporto da porre a base di gara per gli affidamenti di cui allarticolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono allaggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per il 65 per cento dellimporto determinato ai sensi del primo periodo, lelemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dallarticolo 108, comma 5;
b) il restante 35 per cento dellimporto da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo allofferta economica secondo i metodi di calcolo di cui allarticolo 2-bis dellallegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.
15.3 Come esposto nella relazione illustrativa, mediante il correttivo, tenuto conto delle divergenze di posizione e orientamenti giurisprudenziali, si è inteso intervenire sulla materia al fine di bilanciare le regole sullapplicabilità del principio dellequo compenso: In risposta a tale necessario bilanciamento, le modifiche proposte allarticolo 41 prevedono, da un lato, che le tariffe siano considerate per il 65 per cento come un importo a prezzo fisso, come tale non ribassabile in sede di gara; dallaltro, che rispetto al restante 35 per cento, lelemento relativo al prezzo possa essere invece oggetto di offerte al ribasso in sede di presentazione delle offerte; per mitigare limpatto di tali ribassi sullaggiudicazione e valorizzare la componente tecnica della progettazione, si prevede tuttavia che per tale residuo 35 per cento, la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento (v. relazione illustrativa – atto del governo sottoposto a parere parlamentare n. 226, trasmesso alla Presidenza del Senato il 7 novembre 2024).
15.4 Ne deriva che, alla luce del predetto intervento correttivo, è oggi espressamente previsto dal dato normativo, che, nel contemperamento tra le diverse esigenze, il restante 35 per cento dellimporto da porre a base di gara può (in questi termini lart. 41 comma 15-bis cit.) essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte, come previsto nella disciplina della gara de qua.
16. Daltronde, lassunto del ricorrente, per cui il ribasso pari al 100% sarebbe in contrasto con il divieto di gratuità delle prestazioni di natura intellettuale, è smentito dalla evidente circostanza che il profilo afferente alla progettazione ha già una parte fissa (65%), sicché la controinteressata ha, di fatto, proposto un ribasso non dellintero compenso, ma del 100% della quota del 35%, in conformità a quanto previsto espressamente dagli atti di gara (v. par. 4.2 cit.) e nel rispetto della nuova normativa in materia (art. 41 codice contratti cit.).
Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 19/03/2026

