La concessione di spazi pubblicitari esterni non integra una concessione di servizio pubblico

Mar 18, 2026

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La concessione di spazi pubblicitari esterni non integra una concessione di servizio pubblico. La concessione dà luogo ad un contratto attivo dellAmministrazione, alla quale viene pagato un prezzo da parte del concessionario per lutilità ricevuta.

Pertanto, la procedura ad evidenza pubblica è sottratta allapplicazione del Codice dei contratti pubblici, con la sola eccezione dellapplicazione dei suoi principi generali, quanto allaffidamento.

Questo quanto stabilito da Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, 17/03/2026, n. 687:

2.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.

Giova, innanzitutto, chiarire che la concessione di spazi pubblicitari esterni, oggetto del bando impugnato, non integra una concessione di servizio pubblico, giacché lattività che viene compiuta negli spazi pubblicitari non è, in quanto tale, unattività dellAmministrazione (nel senso che essa non compie attività pubblicitaria, né la organizza, limitandosi a fornire alcuni degli spazi ad essa dedicati) e quindi la finalità della concessione è il miglior utilizzo di un bene pubblico (lo spazio pubblicitario) al fine di ricavarne la maggiore valorizzazione possibile in termini, anche, finanziari, con il vincolo, derivante dalloggetto della concessione di beni, di utilizzare lo spazio per fini pubblicitari (Cons. Stato, sez. VII, 17 gennaio 2023, n. 579; cfr., in termini, C.G.A.R.S., 16 marzo 2022, n. 306).

La concessione di cui trattasi dà quindi luogo ad un contratto attivo dellAmministrazione, alla quale viene pagato un prezzo da parte del concessionario per lutilità ricevuta.

Lart. 13 del D.lgs. n. 36/2023, dopo aver stabilito, al comma 2, la non applicabilità delle norme del codice ai contratti attivi, dispone, al comma 5, che laffidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Pertanto, la gravata procedura ad evidenza pubblica è sottratta allapplicazione del Codice dei contratti pubblici, con la sola eccezione dellapplicazione dei suoi principi generali, quanto allaffidamento.

Per questo motivo, non ha alcun pregio la doglianza della ricorrente che ritiene sproporzionata la richiesta di una garanzia provvisoria in misura sensibilmente più alta di quella prevista dallart. 106, c. 1, del d.lgs. n. 36/2023. La formulazione di tale clausola rimane nellalveo della scelta discrezionale dellAmministrazione, peraltro non viziata da evidente illogicità o arbitrarietà.

Daltra parte, il richiamo allart. 106, c. 8, del d. lgs. n. 36/2023 effettuato dallart. 8 del disciplinare di gara vale esclusivamente nei limiti del citato c. 8, ai fini del richiamo alle riduzioni ivi previste, secondo una scelta discrezionale del Comune.

2.3. Anche il terzo motivo di doglianza è infondato.

Lart. 7 del disciplinare di gara allegato al bando stabilisce che trattandosi di concessione a terzi di bene pubblico, laffido non può essere trasferito a terzi, non è prevista la cessione di contratto né la subconcessione. Non sarà ammessa in nessun caso la voltura del provvedimento di autorizzazione che sarà rilasciato sulla scorta dei contratti stipulati..

Tale disposizione non può dirsi in conflitto con la disciplina legale dei contratti pubblici perché, come si è detto nel precedente punto 1.2, le concessioni di beni pubblici sono sottratte allambito di applicazione del d.lgs. n. 36/2023 e della disciplina sovranazionale che attiene ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, se non per quanto attiene allaffidamento in ossequio ai principi del risultato, della fiducia e dellaccesso al mercato.

Per quanto attiene alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sullaggiudicazione dei contratti di concessione, il Collegio osserva come il divieto di trasferibilità della concessione disposto dalla clausola contestata sia, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, del tutto coerente con il principio sancito dallart. 43 della direttiva citata. La norma sovranazionale stabilisce, infatti, il principio per il quale la modifica che comporti la sostituzione del concessionario è considerata sostanziale e quindi vietata, perché equivalente ad una nuova aggiudicazione che sarebbe in tal modo sottratta alla procedura ad evidenza pubblica. Il presupposto del principio della intrasferibilità della concessione demaniale a terzi è la natura personalissima della concessione del bene pubblico, collegata al vincolo pubblicistico che caratterizza la funzione e loggetto del contratto stesso.

Tale principio deve intendersi di ordine generale ed è recepito dallart. 7 del disciplinare, il quale, escludendo la possibilità di cessione del contratto o di subconcessione, invero, non esclude la possibilità di applicare le eccezionali condizioni descritte dallart. 43 della direttiva, le quali potranno sempre essere valutate, caso per caso, in fase di esecuzione del contratto di concessione da parte del contraente pubblico.

Il regolamento contrattuale si limita ad escludere che il contraente privato possa stipulare a sua volta contratti di cessione della concessione o subconcessione senza interpellare la parte pubblica. La ratio dellart. 7 del disciplinare è, pertanto, quella di escludere ogni automatismo nel subentro di un soggetto terzo nel contratto di concessione stipulato dallaggiudicatario.

Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 18/03/2026