L’unico caso nel quale l’A.n.a.c. deve archiviare la segnalazione di una risoluzione contrattuale si verifica allorché quest’ultima sia manifestamente infondata

Mar 13, 2026

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Lunico caso nel quale lA.n.a.c. deve archiviare la segnalazione di una risoluzione contrattuale si verifica allorché questultima sia manifestamente infondata cioè quando ricorra limmediata percepibilità, senza approfondimenti istruttori, di una questione di fatto o di diritto dotata di particolare forza persuasiva, che sovrasta sul piano logico e argomentativo tutti gli altri elementi di valutazione, imprimendo una recisa direzione al percorso di formazione della decisione amministrativa.

Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. I Quater, 12/03/2026, n. 4630:

Lunico caso nel quale lA.n.a.c. deve archiviare la segnalazione di una risoluzione contrattuale si verifica allorché questultima sia manifestamente infondata, cioè quando ricorra limmediata percepibilità, senza approfondimenti istruttori, di una questione di fatto o di diritto dotata di particolare forza persuasiva, che sovrasta sul piano logico e argomentativo tutti gli altri elementi di valutazione, imprimendo una recisa direzione al percorso di formazione della decisione amministrativa. Ciò implica che la questione risolutiva debba emergere necessariamente dalla piana lettura (anche congiunta) degli atti, cioè che il giudizio sullatto renda contestualmente possibile anche quello sul rapporto. Il che avviene, per le questioni di fatto, quando laffermazione dellistante (o del ricorrente) trovi immediata corrispondenza in una prova documentale o nellincastro generato dal collegamento tra vari documenti e sia, quindi, allesito del processo inferenziale, la conclusione più probabile; per le questioni di diritto, quando le proprie ragioni convergano inequivocabilmente con il portato di una norma giuridica ovvero di un principio di diritto non suscettibile, nel caso concreto, di alcun bilanciamento (cfr.: T.a.r. Roma, n. 20424/2025).

Nel caso di specie, la segnalazione della Stazione appaltante non è manifestamente infondata, poiché la ricorrente non nega affatto che vi sia stata una prolungata sospensione dei lavori appaltati, da cui poi è discesa la risoluzione contrattuale, anche se ascrive alla Stazione appaltante le cause dei ritardi che hanno dato luogo alla risoluzione.

Nella specie, non può ravvisarsi alcun indizio di abnormità del provvedimento di annotazione, né della presupposta risoluzione contrattuale, in quanto: a) il fatto che il progetto esecutivo posto a base di gara fosse non autosufficiente e incompleto avrebbe dovuto essere contestato dallesecutrice alla Stazione appaltante prima dellinizio lavori, mediante riserve e comunicazioni scritte; b) il fatto che lautorizzazione sismica della paratia perimetrale è stata trasmessa dal direttore dei lavori, in data 3 novembre 2022, non giustifica, se non parzialmente, il lungo ritardo accumulatosi dopo quel periodo; c) lo stesso può dirsi per lulteriore sospensione di 34 giorni imposta a seguito del ritardo della Stazione appaltante nel corrispondere lanticipazione contrattuale; d) la risoluzione contrattuale non è quella disposta con la nota del 02.05.2024 (che può essere considerata come mero preavviso), bensì quella disposta con latto del 19.06.2024.

Manca, dunque, nel caso di specie, limmediata percepibilità di una questione di fatto o di diritto dotata di particolare forza persuasiva, che sovrasti, sul piano logico e argomentativo, gli altri elementi di valutazione, sì da imprimere al percorso di formazione della decisione amministrativa la direzione auspicata dalla ricorrente; ciò in quanto le affermazioni della ricorrente non trovano immediata corrispondenza in prove documentali o nellincastro generato dal collegamento tra vari documenti, in modo tale da far ritenere, allesito del processo inferenziale, che la conclusione più probabile fosse proprio quella prospettata dalla ricorrente.

Sulla scorta di tali premesse, si osserva che il vizio di difetto istruttorio e motivazionale va tarato sulla particolare natura del potere esercitato, non potendo esigersi da unAutorità amministrativa approfondimenti e valutazioni che non le competono, in quanto estranei al perimetro delle sue attribuzioni, ancorché linteressato labbia investita delle relative questioni, stante il disposto dellart. 10, comma 1 lett. b), della legge 7 agosto 1990 n. 241, che obbliga lAmministrazione a valutare solo memorie e documenti che siano pertinenti alloggetto del procedimento. Ne consegue che memorie e osservazioni che esorbitano dalloggetto del procedimento di annotazione non possono costringere lA.n.a.c. a sostituirsi al giudice civile, che è il giudice naturale delle risoluzioni contrattuali, al fine di prendere posizione in una controversia tra committente e appaltatore e stabilire a chi sia imputabile linadempimento, lerrore o la mala fede; lA.n.a.c. può solo verificare se il provvedimento (che, in realtà, non è tale, come rilevato da Cass. civ., Sez. Unite, ord. 10 gennaio 2019, n. 489) di risoluzione contrattuale sia assistito da adeguata motivazione (che riporti gli specifici addebiti mossi allimpresa) e se il comportamento del committente – per come emerge dagli atti del procedimento e della gestione del rapporto contrattuale indicati dalle parti – abbia intrinseca coerenza.

Al di fuori di questi stringenti casi, lA.n.a.c. deve (e non può non) annotare latto di risoluzione, avendo solo cura di dare visibilità ai rilievi critici delloperatore economico, in modo da mettere le Stazioni appaltanti che consultano il Casellario in condizione di avere uninformazione più completa possibile della vicenda e rimettere, quindi, a queste ultime ogni eventuale approfondimento in materia. Diversamente, su ogni contestazione relativa alla legittimità della risoluzione, allimputabilità dellinadempimento o a responsabilità contrattuali (concorrenti o esclusive) del committente lunico soggetto competente (oltre che qualificato e attrezzato) a pronunciarsi è il giudice ordinario.

Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 13/03/2026