Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 viene escluso dalla gara, perché la consorziata indicata non era in possesso della patente a crediti per ledilizia.
Il Consorzio contesta lillegittimità dellesclusione per non aver consentito la sostituzione della consorziata esecutrice.
Tar Campania, Napoli, Sez. I, 10/03/2026, n. 1686 accoglie il ricorso:
2.2. È invece fondato il secondo motivo di ricorso, logicamente subordinato al precedente, con cui la parte ricorrente si duole che la stazione appaltante non abbia consentito la sostituzione della suddetta consorziata esecutrice.
È affermato sotto questo profilo che la mancanza del requisito di partecipazione, in capo a una consorziata designata da un Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, non provoca senzaltro lesclusione del medesimo, potendosi pur sempre provvedere alla sostituzione della consorziata stessa.
La censura è meritevole di accoglimento con riguardo alla natura del Consorzio di cui trattasi, in ordine alla quale la giurisprudenza di questo Tribunale ha avuto già modo di chiarire che:
<<La giurisprudenza, anche da ultimo, ha infatti osservato che i consorzi di società cooperative, istituiti ai sensi della risalente legge 25 giugno 1909, n. 422 Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, a differenza dei consorzi stabili (che hanno anche una struttura imprenditoriale e che possono concorrere anche quali esecutori in proprio dellappalto), si caratterizzano per il fatto che, allo scopo mutualistico della cooperativa, si somma la funzione, anchessa mutualistica, del consorzio (tanto da essere indicati come società cooperative di secondo grado); con la conseguenza che le consorziate designate per lesecuzione agiscono quali articolazioni interne, senza alcun rilievo giuridico esterno nei confronti della stazione appaltante, la quale interloquisce sotto il profilo della responsabilità, anche per eventuale inadempimento, esclusivamente con il consorzio, che è e resta lunico contraente>> (sentenza della sez. IV del 2/10/2024 n. 5171).
È stato così precisato in quella stessa sentenza, che il Collegio condivide e fa propria (ribadendone le enunciazioni anche in funzione motivazionale della presente pronuncia, ai sensi dellart. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.), che:
<<Tale imputazione giuridica dellattività esterna, ivi compresa lesecuzione contrattuale, comporta peraltro che (…) era ammessa la designazione di una diversa consorziata da parte del consorzio di società cooperative, e che tale evenienza resta estranea allofferta (Ad. Plen. 14/2013) incidendo sullorganizzazione di rilievo interno; né è prevista, anche alla luce della disciplina attuale, una sanzione espressamente espulsiva, qualora di tale fisiologica possibilità il consorzio si avvalga in sede di gara; […]. In altri termini, la sostituzione dellimpresa consorziata esecutrice non è una questione che incide sulle regole di validità dellofferta rilevanti in sede di gara, ma solo eventualmente sul corretto adempimento del contratto, da parte dellunico soggetto responsabile (il consorzio di società cooperative) e quindi sulle regole di responsabilità. Tale conclusione ermeneutica è peraltro anche in linea con il principio di risultato, immanente al sistema dellamministrazione di risultato (Cons. Stato, Sez. III, 15 novembre 2023, n. 9812, secondo cui deve escludersi che lazione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dellobiettivo finale; Cons. Stato, Sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924) […]; la flessibilità operativa riconosciuta ai consorzi di società cooperative è infatti funzionale a garantire una gestione più efficace e dinamica dellappalto e garantire che sia effettivamente svolta la prestazione promessa>>.
Per le illustrate ragioni, in accoglimento della limitata censura sollevata con il secondo motivo, il ricorso, pur nellinfondatezza del suo primo mezzo, può comunque trovare un parziale accoglimento.
Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 11/03/2026

