La mera pubblicazione degli atti, senza la contestuale comunicazione ai concorrenti dei dati di cui all’art. 90, lett. c) del Codice, non è idonea a far decorrere il termine di impugnazione

Mar 10, 2026

Iscriviti alla Newsletter

Ogni lunedì notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, nella tua casella e-mail.

Iscriviti ora

Dallonere di contestualità dellinoltro della comunicazione di cui allart. 90 del D. lgs. n. 36/2023 e della pubblicazione in piattaforma di cui allart. 36 D. lgs. n. 36/2023, può ricavarsi la conclusione secondo cui la mera pubblicazione degli atti, in assenza della contestuale comunicazione ai concorrenti dei dati di cui allart. 90, lett. c) del D. lgs. n. 36/2023, non è idonea a far decorrere il termine di impugnazione.

Ciò in quanto non può pretendersi un onere di costante monitoraggio del portale gare da parte dei concorrenti a fronte del mancato rispetto, da parte dellAmministrazione, dellonere di tempestiva e formale comunicazione dellaggiudicazione di cui allart. 90 del D. Lgs. 36/2023.

Questo quanto stabilito da Tar Sicilia, Catania, Sez. V, 09/03/2026, n. 736:

1.1. La censura è infondata.

1.1.1. Va preliminarmente premesso che la data di pubblicazione nel portale della determina di aggiudicazione è un dato non pacifico tra le parti, posto che la ricorrente ha affermato nei propri atti che prima del 16.10.2025 (data in cui avrebbe inoltrato alla S.A. la richiesta di notizie circa lesito della procedura) non sarebbe stato pubblicato sul portale alcun provvedimento di aggiudicazione (cfr. pag. 4 del ricorso introduttivo).

Dal canto loro, invece, tanto la controinteressata quanto la S.A. hanno sostenuto che la determina di aggiudicazione sarebbe stata pubblicata in data 15.10.2025, come risulterebbe dalla attestazione a firma del presidente del …….., depositata in giudizio il 12.1.2026, con conseguente tardività del ricorso introduttivo, notificato soltanto il 17.11.2025.

In considerazione delle modifiche introdotte sul punto dal nuovo Codice dei Contratti, tuttavia, può ritenersi che leffettiva data di pubblicazione sul portale della determina di aggiudicazione perda rilevanza, posto che, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 120, 36 e 90 del D. lgs. n. 36/2023, assume centrale rilevanza, al fine di individuare il dies a quo del termine di 30 giorni per limpugnazione degli atti di gara, la comunicazione di cui allarticolo da ultimo citato.

1.1.3. È opportuno, per comodità, riportare di seguito il testo dei citati articoli, nella parte che in questa sede rileva ai fini della decisione sulleccezione di irricevibilità proposta dalle parti resistenti.

Ai sensi dellart. 120, comma 2, c.p.a., per limpugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui allarticolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dellarticolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dellart. 90, comma 1, lett. c), D. lgs. n. 36/2023, nel rispetto delle modalità previste dal codice, le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dalladozione: […] c) laggiudicazione, e il nome dellofferente cui è stato aggiudicato lappalto o parti dellaccordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato unofferta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.

Lart. 36, ai commi 1 e 2, D. lgs. n. 36/2023 dispone che lofferta delloperatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti allaggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui allarticolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dallente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dellaggiudicazione ai sensi dellarticolo 90. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.

Con riferimento alle norme citate, la giurisprudenza ha chiarito che in base alla su riportata disciplina, il dies a quo del termine decadenziale per limpugnazione degli atti di gara coincide, dunque, con quello in cui linteressato acquisisce, o è messo in grado di acquisire con tali modalità, piena conoscenza degli atti che lo ledono (Consiglio di Stato, Sez. V, 25 febbraio 2025, n. 1631); la prescritta combinazione tra i due adempimenti – la comunicazione digitale dellaggiudicazione ex art. 90, e linnovativa messa a disposizione in piattaforma dellofferta dellaggiudicataria – è finalizzata da un lato a garantire la conoscenza e la trasparenza della procedura, con limmediata e contestuale conoscenza sia del soggetto aggiudicatario, sia dellofferta del predetto e degli atti di gara; dallaltro lato, ad avere un sicuro ancoraggio del termine per proporre impugnazione (T.A.R. Palermo, sez. I, 19 maggio 2025, n. 1087; cfr. T.A.R. Palermo, sez. III, 24 ottobre 2025, n. 2348; T.A.R. Firenze, sez. I, 6 dicembre 2024, n. 1440).

1.1.4. Dallonere di contestualità dellinoltro della comunicazione di cui allart. 90 del D. lgs. n. 36/2023 e della pubblicazione in piattaforma di cui allart. 36 D. lgs. n. 36/2023, può ricavarsi la conclusione secondo cui la mera pubblicazione degli atti, in assenza della contestuale comunicazione ai concorrenti dei dati di cui allart. 90, lett. c) del D. lgs. n. 36/2023, non è idonea a far decorrere il termine di impugnazione.

Ciò in quanto non può pretendersi un onere di costante monitoraggio del portale gare da parte dei concorrenti a fronte del mancato rispetto, da parte dellAmministrazione, dellonere di tempestiva e formale comunicazione dellaggiudicazione di cui allart. 90 del D. Lgs. 36/2023.

Dallaltro canto, la sola comunicazione di cui al citato articolo (che peraltro, nel caso di specie non risulta esser stata effettuata) in assenza della pubblicazione di tutti gli atti menzionati nellart. 36 è del pari insufficiente a far utilmente decorrere il termine di impugnazione in relazione agli atti non pubblicati, a meno di voler ipotizzare lonere per le concorrenti di depositare ricorsi al buio, evenienza che il legislatore ha da ultimo inteso evitare attraverso le modifiche al Codice.

Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 10/03/2026