Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 05/02/2026 n. 4010 ha risposto al seguente quesito:
Si chiede se la SA possa negare lanticipazione del prezzo di cui allart. 125 del d.lgs 36/2023 qualora lappaltatore abbia già stipulato e notificato atto di cessione del credito ai sensi della L. 52/1991 e dellart. 6 allegato II.14 del Codice ovvero se la SA possa rifiutare la cessione del credito qualora abbia già provveduto a corrispondere allappaltatore lanticipazione di cui allart. 125 del Codice.
Risposta aggiornata
Relativamente alla prima domanda, preliminarmente si ricordano le finalità degli istituti richiamati nel quesito. Lart. 125 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) prevede che lappaltatore ha il diritto di chiedere lanticipazione del prezzo contrattuale pari al 20%, incrementata fino al 30% se specificato nei documenti di gara; la ratio è fornire liquidità allimpresa basandosi sul credito derivante dal contratto di appalto in corso, e questa misura è stata estesa anche ai servizi e alle forniture. In questo caso lappaltatore resta titolare dello stesso credito. La cessione del credito, invece, è un contratto bilaterale disciplinato principalmente dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile e, in ambito specifico, dalla legge 52/1991 per i crediti dimpresa; nel codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) disposizioni specifiche sono contenute nellart. 6 allegato II.14. La cessione del credito permette allappaltatore di monetizzare i propri crediti prima della scadenza e comporta il trasferimento definitivo del diritto di credito al cessionario. Ciò posto, per la prima domanda si rileva che se il credito è stato ceduto non è più nella disponibilità dellappaltatore, che non potrà quindi richiedere sullo stesso credito lanticipazione. Relativamente alla seconda domanda, ovvero se la S.A. possa rifiutare la cessione del credito se ha già corrisposto lanticipazione, dipende dal contenuto della cessione e dal momento in cui è stata notificata. Se la cessione riguarda crediti futuri diversi dallanticipazione già corrisposta, la SA non può rifiutarla se non con adeguata motivazione anche in relazione ad eventuali futuri pagamenti diretti al subappaltatore; se invece la cessione include anche il credito relativo allanticipazione già liquidata, allora la SA può eccepire lestinzione del credito (perché già pagato) e quindi non riconoscere la cessione per quella parte. Si ricorda che lanticipazione del prezzo, una volta erogata, costituisce un parziale adempimento del debito contrattuale e, come tale, è sempre opponibile dalla stazione appaltante in qualità di debitore ceduto al creditore cessionario, ai sensi dellart. 6 dellallegato II.14 del Codice, e come ribadito da consolidata giurisprudenza (cfr ex multis Cass. civ., Sez. I, 5 febbraio 1988, n. 1257).
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 27/02/2026

