La rotazione costituisce un riferimento normativo inviolabile del procedimento amministrativo di affidamento dei contratti sotto soglia. Lo ribadisce il Tar Campania.
La ricorrente ha partecipato, assieme alla controinteressata, alla Richiesta di offerta sul Mercato elettronico della P.A. di Consip S.p.A. di servizio biennale di manutenzione del parco automezzi aziendale per laffidamento ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. 36/2023 – Importo € 38.000,00 +IVA –aperta a tutti gli Operatori economici abilitati a presentare offerta per il bando servizi del M. e. P.A., categoria merceologica Gestione del parco macchine, servizi di riparazione e di manutenzione (CPV 50111000-6) ed in possesso dei prescritti requisiti, con criterio di affidamento del prezzo più basso.
LAmministrazione ha rilevato che la ricorrente risultava affidataria del precedente contratto dappalto e, pertanto, non sarebbe stato consentito procedere allaffidamento della medesima commessa rientrante nello stesso settore merceologico al contraente uscente, per cui, in applicazione del divieto imposto dallart. 49 D.lgs. 36/2023, lunica offerta ammissibile era quella formulata dalla controinteressata.
La ricorrente, dunque, ha inoltrato istanza di annullamento del provvedimento in autotutela, evidenziando che il divieto di affidamento alloperatore economico uscente fosse limitato allipotesi di affidamento diretto e non operasse in una procedura selettiva mediante R.d.O. Tale istanza è stata rigettata.
Tar Campania, Napoli, Sez. IX, 25/02/2026, n. 1358 respinge il ricorso:
1. Il ricorso è infondato.
2. La ricorrente si duole, in primo luogo, del fatto che lart. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 imporrebbe la rotazione dopo due affidamenti diretti, circostanza che, secondo la prospettazione della ricorrente, non sarebbe stata provata dallAmministrazione nel caso di specie. In secondo luogo, e in via subordinata, la ricorrente assume che, nel caso de quo, il principio di rotazione sarebbe inapplicabile, atteso che la procedura svolta non avrebbe i tratti dellaffidamento diretto, in quanto sarebbe aperta a tutti gli operatori del settore interessato e, dunque, sarebbe assimilabile a una procedura ordinaria o comunque aperta al mercato.
Tali censure non possono trovare positiva valutazione.
3. Per quanto riguarda la prima censura, lart. 49 del D.Lgs. 36/2023 (commi 1 e 2) prevede che:
1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte (i.e. affidamenti sotto soglia) avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato laffidamento o laggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
In attuazione del principio di concorrenza la ratio che caratterizza il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti è quella di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente. La rotazione costituisce un riferimento normativo inviolabile del procedimento amministrativo di affidamento dei contratti sotto soglia, in quanto volto a favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, così da evitare il consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292).
Nel caso di specie lAmministrazione ha fatto ricorso a una procedura di affidamento diretto disciplinata dallart. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, così come si evince dal disciplinare della procedura, il cui art. 3 rubricato criterio di selezione, ha previsto: laffidamento del servizio sarà effettuato, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. b) del Codice, a favore delloperatore economico che offrirà il prezzo più basso tra quelli della presente richiesta di offerta.
Non può escludersi, pertanto, lapplicabilità del principio di rotazione alla procedura de qua e, dunque, è corretta la decisione dellAmministrazione di non tenere conto della offerta della ricorrente, gestore uscente del servizio.
Invero la ricorrente è laffidatario uscente del medesimo servizio per cui è causa, giusta delibera del Direttore Generale …….. n. ……. del ………., ed è stata selezionata, anche in quel caso, allesito di una procedura di affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) avente ad oggetto laffidamento della Gestione del parco macchine, servizi di riparazione e di manutenzione dellAzienda. Non può dubitarsi, dunque, che tra le due commesse vi sia identità di settore merceologico, oppure di categoria di opere, oppure di medesimo settore di servizi, con conseguente doverosità di applicazione del principio di rotazione che impedisce laffidamento del contratto al gestore uscente (nel caso in discorso, la ricorrente). Nel caso di specie, peraltro, non sono presenti neanche le ipotesi derogatorie di cui ai commi 4 e 5 della disposizione in discorso che consentono una deroga al divieto di affidamenti consecutivi.
In particolare, il comma 4 statuisce che il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto sulla base di una motivazione rafforzata che tenga conto specificamente della struttura del mercato e della effettiva assenza di alternative, nonché dell'accurata esecuzione del precedente contratto. La recente giurisprudenza amministrativa, chiamata ad interpretare la disposizione normativa in argomento, ha affermato che Dal tenore letterale della disposizione (e, in particolare, dalla congiunzione nonché) si evince che la deroga alla regola generale del principio può operare solo a fronte della concorrente sussistenza dei requisiti indicati dalla norma e la relativa determinazione dellamministrazione deve essere adeguatamente motivata sia in ordine alla concreta insussistenza di alternative sul mercato, sia in ordine alla precedente esecuzione del contratto. (T.A.R. Catania, sentenza 11 aprile 2024 n. 1370).
Come evidenziato, nel caso di specie è incontestato tra le parti che non sussistono le ragioni derogatorie di cui al predetto comma 4 dellart. 49 in discorso.
Neppure può aderirsi allasserita incertezza letterale della norma suggerita dalla ricorrente, che ha prospettato lipotesi che il contratto che non possa essere affidato sia solo il terzo, dopo due affidamenti consecutivi. Diversamente, invece, la norma è chiara nel prevedere limpossibilità di affidamento di due contratti consecutivi rientranti negli ambiti prima evidenziati, senza richiedere che la consecutività debba ritenersi verificatasi solo dopo lattribuzione del secondo contratto.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 25/02/2026 di Roberto Donati

