Malfunzionamento della piattaforma digitale, va consentita la partecipazione alla gara
Lavori di ristrutturazione e ampliamento dellIstituto Provinciale di Assistenza allinfanzia di Bolzano
Pur avendo accertato il mancato funzionamento della piattaforma telematica, la Provincia Autonoma di Bolzano non ha proceduto né a sospendere il termine per la presentazione delle offerte per il tempo necessario per il ripristino del normale funzionamento della stessa e a prorogarlo per una durata proporzionale alla sua gravità, né a riaprire i termini di presentazione dellofferta in favore dellistante, a seguito del successivo malfunzionamento del portale segnalato da un concorrente poco prima dello spirare dei termini di presentazione delle offerte.
Per questo, la stazione appaltante è stata invitata ad adottare gli opportuni provvedimenti che, nel rispetto dei principi che presiedono levidenza pubblica, consentano allistante di partecipare alla gara. Qualora la Stazione appaltante non intendesse conformarsi al parere dovrà comunicare, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni allAutorità Nazionale Anticorruzione, che potrà proporre il ricorso.
Lo ha stabilito Anac, con parere di precontenzioso n. 506, approvato dal Consiglio dellAutorità del 17 dicembre 2025, riguardante la procedura aperta per laffidamento di lavori di ristrutturazione e ampliamento dellIstituto Provinciale di Assistenza allinfanzia di Bolzano (Importo a base di gara: 5.479.900 euro).
La società esclusa ha contestato il diniego della Provincia autonoma di Bolzano alla sua richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle offerte a causa di un malfunzionamento della piattaforma verificatosi nelle ultime tre ore per la presentazione delle offerte, che gli ha impedito di partecipare alla gara. Il malfunzionamento era stato segnalato tempestivamente.
Il gestore del sistema aveva accertato un blocco per circa unora e mezza, ma non malfunzionamenti nel lasso di tempo successivo alla segnalazione dellistante, per cui aveva sostenuto che il sistema era funzionante, sebbene con un rallentamento tale da avere impedito la trasmissione dellofferta del solo istante, a causa di un portale funzionante ma sovraccarico. Ove non sia possibile capire con certezza assoluta, dopo le verifiche, se lerrore sia stato delloperatore o del sistema della Stazione Appaltante, scrive lAutorità il pregiudizio ricade su questultima. Ciò a maggior ragione in un caso, come quello in esame, in cui prima del malfunzionamento è stato accertato un mancato funzionamento del sistema che ha sottratto agli operatori unora e dieci minuti del tempo utile per presentare lofferta, peraltro nelle ultime tre ore a disposizione per presentare lofferta, circostanza che in assenza di una proroga del termine adeguata e proporzionata alla durata e alla gravità del mancato funzionamento, ha arrecato un pregiudizio agli operatori, in particolare, allistante che non ha potuto trasmettere lofferta.
Il diniego – continua Anac – appare non considerare la diligenza dellistante, che ha avviato per tempo le operazioni di caricamento della documentazione, ha tempestivamente e correttamente segnalato il mancato funzionamento del portale e fornito allhelp desk il riscontro richiesto, segnalando il successivo malfunzionamento del portale consistente in problemi tecnici che non consentivano di completare la trasmissione dellofferta. Non si condivide, pertanto, lassunto della Stazione appaltante secondo cui le richieste dellistante siano mere dichiarazioni di un singolo operatore economico che contrastano con evidenze oggettive di segno opposto.
Fonte: ANAC 06/02/2026

