Come noto, lart. 183 del d.lgs. 50/2016, richiedeva quale elemento sostanziale di una proposta di finanza di progetto la presentazione di un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dallistituto di credito stesso ed iscritte nellelenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dellarticolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dellarticolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.
Lart. 193 del nuovo Codice si limita invece a richiedere la presentazione di un piano economico-finanziario asseverato, senza alcuna specificazione circa le qualifiche soggettive dellasseveratore.
Quindi tutti i soggetti interessati si sono in corso chiesti: asseverato da chi?
Lodierna pronuncia del Consiglio di Stato (917/2026), sebbene non riferita alla finanza di progetto, pare risolvere lamletico dubbio.
la legge di gara prescrive lobbligo di presentare ilPEF asseverato senza indicare specificamente i soggetti che sono legittimati ad asseverare il PEF;
– il d. lgs. n. 36 del 2023, laddove richiama lasseverazione del PEF (art. 193 comma 3), non contiene, diversamente che il previgente d. lgs. n. 50 del 2016 (art. 183 comma 9), una specificazione dellambito soggettivo dei soggetti abilitati a renderla e quindi dellesclusione delle persone fisiche revisori contabili;
– la disciplina delle competenze e delle responsabilità connesse alla revisione contabile trovano fonte nel d. lgs. n. 39 del 2010, che si applica parimenti alle persone fisiche e alle società iscritte nel registro ai sensi dellart. 2;
– non si rinviene pertanto una regola applicabile al caso di specie che giustifichi il giudizio di inidoneità dellasseverazione compiuta dal revisore contabile singolo e dunque da persona fisica.
Oltre a tale importante precisazione, è dinteresse evidenziare che il Collegio, per le concessioni estranee alla finanza di progetto, ha escluso che il legislatore abbia privato lAmministrazione della possibilità di richiederne la presentazione (dellasseverazione n.d.r.) in funzione delle caratteristiche peculiari della gara.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 04/02/2026 di Elvis Cavalleri

