La stazione appaltante può chiedere tutti i chiarimenti che ritiene opportuni circa i costi della manodopera, essendo da un lato ammesso lo scostamento dai costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante e, dallaltro lato, dovendo le giustificazioni fornite dalloperatore essere valutate, ai sensi dellart. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, sulla base di apposito contradditorio procedimentale.
Questo quanto ribadito da Tar Lazio, Roma, Sez. III, 03/02/2026, n. 2109:
19. Il suddetto art. 41, al comma 14, chiarisce peraltro che I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dallimporto assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per loperatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dellimporto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
20. Nellinterpretare la richiamata disciplina la giurisprudenza è giunta alle seguenti conclusioni:
– è ammesso il ribasso sui costi dalla manodopera indicati dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara (Cons. Stato, V, 19.11.2024 n. 9255 e 9.6.2023 n. 5665);
– per loperatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera la conseguenza non è lesclusione dalla gara, ma lassoggettamento della sua offerta alla verifica di anomalia (Cons. Stato, V, 19.11.2024 n. 9255);
– rimane ferma la regola dellinderogabilità dei minimi salariali, che si distingue dalla disciplina relativa alla determinazione del costo della manodopera sulla base delle tabelle del Ministero del lavoro (viene mantenuta la disciplina vigente di cui allart. 23, comma 16 del d.lgs. n. 50/2016, così la relazione al d. lgs. n. 36 del 2023);
– pertanto, rispetto ai costi della manodopera previsti nella lex specialis e determinati considerando le tabelle ministeriali, in base al combinato disposto dei commi 13 e 14 dellart. 41, oltre che gli altri fattori afferenti allo specifico appalto, il concorrente può dimostrare che il ribasso complessivo dellimporto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41 comma 14);
– i minimi salariali sono, invece, inderogabili e non trovano fonte nelle tabelle ministeriali (che piuttosto ne tengono conto, come di altre circostanze), le quali individuano il costo medio orario del lavoro, mentre la previsione di inderogabilità di cui allart. 97, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 si riferisce solo al trattamento minimo salariale stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva (Cons. St., V, 22.1.2025 n. 488);
– uninterpretazione diversa renderebbe le due regole (la possibilità di determinare il costo della manodopera in misura inferiore da quanto previsto nelle tabelle ministeriali e inderogabilità dei minimi salariali) fra loro incompatibili (Cons. Stato, V, 18.4.2025, n. 3418).
21. Alla luce di tali acquisizioni, è manifestamente infondato lassunto della ricorrente principale secondo cui sarebbe precluso alla stazione appaltante chiedere chiarimenti circa i costi della manodopera, in quanto preclusione non rinvenibile nella normativa, essendo da un lato ammesso lo scostamento dai costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante e, dallaltro lato, dovendo le giustificazioni fornite dalloperatore essere valutate, ai sensi dellart. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, sulla base di apposito contradditorio procedimentale (Cons. Stato, V, 4.12.2025, n. 9566).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 03/02/2026 di Roberto Donati

