Il malfunzionamento delle piattaforme digitali

Gen 28, 2026

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Problematiche in caso di malfunzionamento delle piattaforme telematiche

In virtù della sentenza del TAR Piemonte Torino sez. I 23/10/2025 n. 1467. Loperatore economico che non riceva la conferma di invio dellofferta telematica e non si attivi immediatamente per verificare il problema, viola il canone di diligenza media e impedisce lapplicazione del soccorso procedimentale dallart. 25, comma 2, del D.Lgs. 36/2023. Lesclusione è legittima perché la negligenza delloperatore economico impedisce di dimostrare che il malfunzionamento della piattaforma è la causa del mancato invio, e il soccorso è riservato solo ai casi di malfunzionamento comprovato.

Introduzione

Problematiche in caso di malfunzionamento delle Piattaforme

Sommario

  • Responsabilità dellO.E., cosa avviene in caso di mancata conferma
  • Efficacia probatoria dei file di log
  • Utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale
  • Sintesi circa la responsabilità O.E. e obbligazione di risultato
  • Conclusioni

Responsabilità dellO.E., cosa avviene in caso di mancata conferma

Nellipotesi in cui lex specialis (o le regole tecniche) richiedano la notifica di invio, lofferta non è perfezionata finché non viene ricevuta la conferma. Vige pertanto una responsabilità dellO.E., infatti, se son riceve la conferma, il concorrente deve attivarsi subito contattando lassistenza tecnica per comprenderne le cause e tutto ciò va fatto prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le conseguenze della negligenza delloperatore sono le seguenti. Se loperatore non agisce e il termine scade, non può invocare il soccorso procedimentale. Questo perché il soccorso è previsto solo per i malfunzionamenti della piattaforma, e loperatore non ha fornito la prova che la causa non sia una sua negligenza. In via del tutto eccezionale il soccorso si applicherebbe quindi solo se il malfunzionamento fosse chiaramente imputabile alla piattaforma e non alloperatore.

Obbligazione di risultato

Nelle gare telematiche, la presentazione tempestiva dellofferta è unobbligazione di risultato. Per liberarsi dalle conseguenze del ritardo, il concorrente deve dimostrare che la causa non è a lui imputabile, come un malfunzionamento della piattaforma, ma gli screenshot dellupload non sono sufficienti; devono essere allegati i file di log della stazione appaltante che dimostrino il mancato invio finale. La presentazione tempestiva dellofferta sulla piattaforma è unobbligazione di risultato a carico del concorrente. Il principio si basa sullarticolo 1218 del codice civile (art. 1218 c.c.). Come liberarsi dalle conseguenze del ritardo? Il concorrente deve provare che linadempimento è derivato da una causa a lui non imputabile, come un malfunzionamento accertato della piattaforma. La giurisprudenza stabilisce un onere di prova rigoroso in caso di mancato invio.

Bisogna altresì asserire che gli screen shot presentano dei limiti, infatti, gli screenshot che attestano il mero caricamento (c.d. upload) dei file non sono sufficienti per dimostrare lavvenuto invio (c.d. send).

Linvio è loperazione finale che completa il processo di deposito dellofferta.

Efficacia probatoria dei file di log

I file di log prodotti dalla stazione appaltante hanno piena efficacia probatoria.

Se i log dimostrano che linvio finale non è mai stato completato, loperatore economico non può liberarsi dalle conseguenze del ritardo, anche se ha effettuato il caricamento.

In ragione di tanto quindi, le stazioni appaltanti devono usare piattaforme di approvvigionamento digitale per le gare dappalto, senza alterare la parità di accesso e la concorrenza. La giurisprudenza interpreta il caricamento tempestivo della documentazione come unobbligazione di risultato, il cui adempimento richiede leffettivo caricamento online; lesecutore può liberarsi dalla responsabilità del ritardo solo provando che limpossibilità è a lui non imputabile. In caso di malfunzionamento temporaneo delle piattaforme, le stazioni appaltanti devono garantire la partecipazione, anche prolungando i termini se necessario.

Utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono utilizzare queste piattaforme per tutte le procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, seguendo regole tecniche specifiche. Esse (le piattaforme) non possono alterare la parità di accesso degli operatori, limitare la loro partecipazione o distorcere la concorrenza.

In caso di malfunzionamento, le stazioni appaltanti devono comunque assicurare la partecipazione degli operatori, potendo sospendere e prorogare i termini per la ricezione delle offerte per il tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento.

Sintesi circa la responsabilità O.E. e obbligazione di risultato

La giurisprudenza equipara il caricamento tempestivo della documentazione a unobbligazione di risultato.

La parte è considerata inadempiente fino a quando non ha effettivamente caricato la documentazione richiesta nel sistema.

Esonero dalla responsabilità: Per liberarsi dalla responsabilità del ritardo, si deve dimostrare che limpossibilità di caricare i documenti è dovuta a una causa a lui non imputabile

Conclusioni

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Piemonte ha respinto il ricorso, confermando lesclusione dellazienda dalla gara dappalto per la Linea 2 della Metropolitana di Torino. La sentenza ha giudicato infondati i motivi presentati dalla società, confermando la legittimità dellesclusione dalla gara pubblica. Il ricorrente, non avendo ricevuto la notifica di conferma (come da esso asserito), avrebbe dovuto, secondo il canone di media diligenza, muoversi tempestivamente per risolvere il problema, senza attendere lo scadere, non facendolo, si è assunta il rischio del mancato invio.

Fonte: Mediaconsult del 23/01/2026