La decisione di non suddividere un appalto in lotti deve essere giustificata

Gen 27, 2026

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E possibile derogare alla regola della suddivisione in lotti mediante specifica motivazione nel bando o nellavviso di indizione della gara.

La decisione di non suddividere un appalto in lotti, ovvero quella di suddividerlo in macro lotti e, quindi di non parcellizzare ulteriormente la commessa, dovrà essere giustificata da valutazioni di carattere tecnico-economico, sindacabile nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, oltre che delladeguatezza dellistruttoria.

Lo ribadisce Consiglio di Stato, Sez. III, 26/01/2026, n. 600:

8. Lart. 58 del D.lgs. n. 36/2023, sancita al comma 1 la regola della suddivisione in lotti, finalizzata a garantire la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici, prevede, al comma 2, la possibilità di derogare alla suddivisione mediante specifica motivazione nel bando o nellavviso di indizione della gara e, al comma 3, lobbligo per le stazioni appaltanti di indicare i criteri di natura qualitativa o quantitativa adottati per la suddivisione in lotti e vietando, in ogni caso lartificioso accorpamento dei lotti medesimi.

Non cè dubbio che la disposizione in esame costituisca il crocevia tra i principi di concorrenza, par condicio ed accesso delle PMI al mercato, da un lato, ed il principio di buon andamento – con i suoi corollari dellefficienza, efficacia, economicità e risultato utile dellazione amministrativa – dallaltro.

9. Conseguentemente, la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha ritenuto che la suddivisione in lotti sia un principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie e derogabile attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2024, n. 5359 e giurisprudenza ivi richiamata), ovverosia per il tramite di una decisione che indichi e contemperi espressamente il valore o linteresse antagonista rispetto al favor partecipationisper le PMI, che ha indotto la stazione appaltante ad optare per laccorpamento.

Questo valore o interesse, come pure rilevato dalla medesima giurisprudenza, si evince dal sistema, ed è rappresentato tanto dalle esigenze connesse alla funzionalità organizzativa (e, in genere, alla funzionalità della prestazione contrattuale rispetto allinteresse pubblico ad essa sotteso), quanto dalla convenienza economica per la stazione appaltante, normalmente favorita dalla soluzione aggregante.

10. Ciò posto, la costante opzione ermeneutica di questo Plesso giurisdizionale (per tutte, Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2017 n. 5224) ha riconosciuto che la decisione di non suddividere un appalto in lotti, ovvero quella di suddividerlo in macro lotti e, quindi di non parcellizzare ulteriormente la commessa, è giustificata da valutazioni di carattere tecnico-economico, sindacabile nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, oltre che delladeguatezza dellistruttoria (Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2023, n. 1607).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 26/01/2026 di Roberto Donati