FOCUS :”Verifica dei requisiti oltre il FVOE: il Tar Toscana apre all’autocertificazione in caso di errore dell’operatore”

Gen 27, 2026

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La sentenza del Tar Toscana, sez. III, n. 1856 del 14 novembre 2025 affronta un tema cruciale nellattuale fase di assestamento del sistema di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici: la possibilità di ricorrere allautocertificazione in luogo della verifica tramite FVOE quando questultima non sia possibile, anche se la causa dellinutilizzabilità del fascicolo sia imputabile a un errore delloperatore economico.

Il Tar Toscana riconosce, infatti, che lautodichiarazione può supplire alla verifica digitale, valorizzando un approccio sostanzialistico finalizzato a garantire il risultato della procedura senza violare la par condicio.

Lapprodo interpretativo è di particolare rilievo alla luce delle novità introdotte dal D.lgs. n. 209/2024, che ha modificato lart. 99, comma 3 bis, del D.lgs. n. 36/2023 espressamente ammettendo lautocertificazione in caso di malfunzionamento del FVOE.

La sentenza eleva tale meccanismo eccezionale a criterio applicabile anche nei casi in cui limpossibilità di verifica sia derivata da un comportamento erroneo del concorrente, configurandolo come unipotesi assimilabile alle carenze documentali suscettibili di soccorso istruttorio ai sensi dellart. 101 del codice.

Il fatto e la questione giuridica

Nel caso esaminato loperatore economico aggiudicatario aveva indicato un codice fiscale errato nella domanda di partecipazione, impedendo la corretta registrazione al sistema Start e quindi la formazione del proprio fascicolo nel FVOE. Limpossibilità di accedere alle informazioni necessarie alla verifica del possesso dei requisiti era dunque imputabile al concorrente.

La stazione appaltante ha fatto ricorso a unautocertificazione attestante il possesso dei requisiti generali, ritenendo che tale mezzo fosse idoneo a sostituire la verifica tramite FVOE.

Il Tar Toscana ha confermato la legittimità delloperato amministrativo, rigettando la richiesta di esclusione e qualificando il caso come una mera irregolarità documentale sanabile.

La funzione del FVOE nel sistema di e-procurement

Il fascicolo virtuale delloperatore economico, istituito dallart. 24 del codice dei contratti pubblici, costituisce il perno dellattività di verifica dei requisiti attraverso il principio del once only. Contiene documenti e informazioni interoperabili con la Piattaforma digitale nazionale dati e con le banche dati pubbliche ed è lo strumento principale individuato dal legislatore per accertare:

  • le cause di esclusione automatiche ex art. 94;
  • le cause di esclusione non automatiche ex art. 95;
  • i requisiti di partecipazione ex artt. 100 e 103.

Lart. 99 dispone che tali verifiche avvengano tramite il FVOE o tramite documenti già nella disponibilità della stazione appaltante, evitando richieste ridondanti agli operatori. LANAC, con delibera n. 262/2023, ne ha disciplinato struttura, funzionamento e tipologie di dati.

Il FVOE non è tuttavia un requisito di partecipazione, bensì uno strumento di supporto. Questo principio, già affermato da Tar Catania 1929/2025 e Tar Salerno 313/2024, è confermato dalla pronuncia toscana, che esclude la possibilità di imporre il corretto popolamento del fascicolo a pena di esclusione in mancanza di unespressa previsione normativa.

Gli approdi della sentenza

La decisione afferma due principi centrali.

  1. Il FVOE non è elemento costitutivo della partecipazione.

La possibilità di utilizzare strumenti alternativi di verifica discende dallassenza di una norma che imponga il ricorso esclusivo al FVOE a pena di esclusione. Il fascicolo è un mezzo, non un fine.

  1. Lautocertificazione è utilizzabile anche quando linutilizzabilità del FVOE dipende da errore del concorrente.

La modifica introdotta dal correttivo appalti allart. 99, comma 3 bis, consente lautocertificazione in ogni caso di malfunzionamento del FVOE o delle banche dati. Pur non applicabile ratione temporis, la norma esprime la ratio del legislatore orientata al risultato.

Il Tar Toscana afferma che tale ratio è estensibile anche alle ipotesi in cui il mancato funzionamento sia dovuto a un comportamento delloperatore economico, purché ciò non alteri la par condicio e si collochi nella dimensione del soccorso istruttorio.

La disciplina del correttivo appalti e il ricorso allautocertificazione

Il nuovo comma 3 bis dellart. 99 è nato per far fronte ai malfunzionamenti registrati nei primi mesi di applicazione del sistema di interoperabilità. Esso consente laggiudicazione trascorsi trenta giorni dalla proposta, previa autocertificazione del possesso dei requisiti, con successiva verifica da parte della stazione appaltante. Se lautodichiarazione risulti falsa, lamministrazione deve recedere dal contratto e procedere alle segnalazioni previste.

Si tratta di un rimedio eccezionale destinato a perdere rilevanza man mano che il sistema digitale raggiungerà maggiore stabilità. La sentenza, tuttavia, amplia la portata applicativa di tale meccanismo, attribuendogli valore generale.

Autocertificazione, soccorso istruttorio e principio del risultato

La decisione toscana richiama indirettamente le tensioni sistemiche tra favor partecipationis, principio di autoresponsabilità e par condicio. Lautocertificazione, quando utilizzata per attestare requisiti già sussistenti, può rappresentare uno strumento alternativo idoneo a evitare larresto della procedura purché rispettoso dei limiti del soccorso istruttorio ex art. 101.

La giurisprudenza aveva già riconosciuto lutilizzabilità dellautodichiarazione come mezzo sostitutivo prima dellentrata in vigore del correttivo. È il caso, ad esempio, di Tar Napoli 624/2025 in tema di fatturato e Tar Napoli 6332/2024 sulla regolarità fiscale in presenza di inerzia dellAgenzia delle Entrate. Si riconosceva già allora che la dichiarazione sostitutiva, pur priva di valore certificativo pieno, possiede efficacia provvisoria sino a verifica contraria.

La sentenza toscana si inserisce quindi in un percorso evolutivo che valorizza il principio del risultato, secondo cui lazione amministrativa deve tendere alla tempestiva e corretta conclusione della procedura, evitando blocchi sproporzionati rispetto allobiettivo di assicurare la verifica dei requisiti.

Considerazioni conclusive

La pronuncia rappresenta un significativo contributo interpretativo in un settore ancora in fase di stabilizzazione. Laffermazione della possibilità di ricorrere allautocertificazione anche quando limpossibilità di verifica tramite FVOE sia imputabile alloperatore economico introduce un temperamento sostanzialistico che evita automatismi espulsivi non previsti dal legislatore.

Resta tuttavia evidente come la natura eccezionale del meccanismo introdotto dal correttivo appalti ponga cautela nellampliarne i confini applicativi.

La progressiva affidabilità dei sistemi digitali renderà sempre più residuale il ricorso a strumenti alternativi, che dovranno comunque restare circoscritti a integrazioni documentali non incidenti sullofferta e rispettose dellequilibrio tra massima partecipazione e par condicio.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 27/01/2026